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Scudo ter con regole vecchie e nuove

L’articolo 13-bis del dl anticrisi, nella versione finale, stabilisce che il nuovo scudo fiscale (lo scudo ter) si estende alle attivita` finanziarie e patrimoniali detenute almeno al 31 dicembre 2008.
I contribuenti che hanno esportato e mantenuto capitali in via clandestina nei paradisi fiscali, possono regolarizzare la propria posizione dal 15 settembre 2009 al 15 aprile 2010.
Il successo dell’operazione dipendera` anche dalla capacita` degli organi competenti di evitare che la normativa antiriciclaggio, divenuta assai piu` esigente, pesi negativamente sull’emersione dei capitali. Cosi`, in base all’articolo 41 del decreto legislativo 231/2007, gli intermediari invieranno alla Uif una segnalazione di operazione sospetta quando riterranno che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
In ogni caso, ai molti aspetti del nuovo provvedimento di rimpatrio o regolarizzazione di attivita` finanziarie e patrimoniali detenute all’estero – che imporranno nuovi interventi interpretativi - s’affianca un richiamo ai precedenti di prassi amministrativa e di legislazione. Ad esempio, per quanto attiene alle definizioni di fondo e agli aspetti operativi, viene effettuato un espresso rinvio alle norme gia` applicate in passato.
Alessia Lupoi