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Codice della strada con risvolti anche sui tempi di guida

Il Ministero del lavoro è intervenuto sulla materia con la nota n. 1473 del 5 agosto 2010 specificando anche che se l'autista dotato di cronotachigrafo è coinvolto in un incidente che procuri un danno alle cose o alle persone, l'organo accertatore è tenuto a segnalare il fatto alla DPL perché disponga una verifica presso la sede dell'impresa di trasporti finalizzata al controllo dei tempi di guida di riposo relativi all'anno in corso.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per l'Attività Ispettiva
Divisione II

Circolare prot. n. 25/II/0013944/MA007.A003.1473

Roma, 5 agosto 2010

Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro

e, p.c:

Al Comando Carabinieri
per la Tutela del Lavoro

Alla Regione Siciliana

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

All. n. 1

OGGETTO: L. 29 luglio 2010, n. 120 ("Disposizioni in materia di sicurezza stradale") - Prime istruzioni operative al personale ispettivo.


Come è noto la legge n. 120/2010 ("Disposizioni in materia di sicurezza stradale"), pubblicata sulla G.U. n. 175 del 29/07/2010, recante modifiche al D.Lgs n. 285/1992 (c.d. Codice della Strada), introduce importanti novità in relazione ai compiti del personale ispettivo in materia di autotrasporto.
Al riguardo, nel fare riserva di fornire più approfonditi chiarimenti sulla disciplina normativa in questione, si ritiene comunque opportuno emanare alcune istruzioni operative al citato personale al fine di uniformarne la relativa attività su tutto il territorio nazionale, tenuto conto che l' entrata in vigore delle nuove disposizioni è prevista per il 13 agosto 2010.
Si ritiene, pertanto, utile evidenziare le modifiche che gli articoli della citata legge comportano rispetto all'attività di controllo svolta dal suddetto personale in materia di vigilanza nel settore dell'autotrasporto sull'applicazione del regolamento CE n. 561/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
Nell'ambito di tali modifiche si reputa innanzitutto opportuno iniziare da quelle apportate dall'art. 30 della legge n. 120/2010 citata, che intervengono sui seguenti articoli del Codice della strada (D. Lgs n. 285/1992):

- Art. 174 (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose).
In particolare, l'art. 174 viene sostituito ed il legislatore, dopo aver sancito ufficialmente che, per il settore considerato, occorre fare riferimento alle sole norme previste dal nuovo regolamento CE n. 561/2006, inserisce, al comma 3 , una nuova disposizione relativa all'accertamento delle violazioni, che possono essere accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo (i cronotachigrafi, sia analogici sia digitali) installati sui veicoli, oltre che attraverso i precedenti documenti di cui al comma 2 (registri di servizio).
Poi, oltre agli obblighi normativi previsti dai commi 4 e 8, vengono, altresì, introdotte, ai commi 5, 6, 7 , ulteriori ulteriori disposizioni concernenti la previsione di un meccanismo graduale e progressivo di incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie prescritte in caso di inosservanza dei limiti massimi dei tempi di guida e dei periodi minimi di riposo dei conducenti (giornaliero e settimanale). Nello specifico, la nuova normativa stabilisce due soglie percentuali, del 10% e del 20%, rispetto alle quali si applica una sanzione amministrativa maggiorata in relazione alla gravità della violazione commessa (si veda al riguardo la tabella allegata).
Relativamente alla nuova sanzione prevista dall'art. 174, comma 14, si confermano le indicazioni riportate nella nota di questa Direzione generale n. 25/II/1358 del 02/08/2010.
- Art. 178 (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo).
Il comma 2 del nuovo testo stabilisce che i libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio debbano essere esibiti, per il controllo, ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici; pertanto non è più prevista l'esibizione della suddetta documentazione al personale ispettivo del Ministero del lavoro.
- Art. 179 ( Cronotachigrafo e limitatore di velocità).
Il comma 2, dopo le parole: "oppure non inserisce il foglio di registrazione" (nel caso dell'apparecchio analogico) inserisce le seguenti parole "o la scheda del conducente".
Con la legge n. 120/2010 viene, inoltre, introdotto il comma 8-bis che prevede in caso di incidente con danno a persone o a cose dei veicoli muniti di cronotachigrafo, che l'organo accertatore segnali il fatto all'autorità competente (e quindi alla DPL competente territorialmente), al fine di disporre la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.

Per quanto riguarda invece gli illeciti amministrativi e le relative sanzioni devono essere evidenziate le modifiche relative ai seguenti articoli:
- Art. 200 (Contestazione e verbalizzazione delle violazioni)
Il comma 2 , così come sostituito dall'art. 35 della L. 120/2010, prescrive che il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, deve contenere la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale.
- Art 201 (Notificazione delle violazioni)
Tale articolo, così come sostituito dall'art. 36 della L. 120/2010 in materia di notificazione delle violazioni, stabilisce un nuovo termine per la notifica dei verbali di contestazione delle violazioni, disponendo che essa deve avvenire "entro novanta giorni"dall'accertamento (e, non, quindi, "entro centocinquanta giorni", come disposto precedentemente).
- Art. 202-bis (Rateazione delle sanzioni pecuniarie)
Tale nuovo articolo, inserito dalla legge n. 120/2010, in materia
di rateazione delle sanzioni pecuniarie, prevede al comma 1 che i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni disagiate, possano richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili. Viene, inoltre, stabilito che le modalità di attuazione del presente articolo sono disciplinate con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti.
Infine il comma 10 del medesimo articolo afferma che gli importi di cui al comma 1, 2 e 4 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nei due anni precedenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'Interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Pennesi)