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Durc, autocertificazione sanabile

Il ministero del Lavoro, con nota protocollo n. 6675 del 7 maggio, chiarisce che la data del 30 aprile come termine ultimo per l'invio dell'autocertificazione per il rilascio del Durc con riferimento al periodo pregresso, ai fini della fruizione delle agevolazioni contributive e normative, è da ritenersi meramente "ordinatoria". Ciò vuol dire che l'omessa o l'irregolare presentazione sono sempre sanabili.

La mancata allegazione di documenti come la copia di un documento d'identità potrà essere regolarizzata con la semplice integrazione. Nella nota viene comunicato, inoltre, che il periodo in relazione al quale è dovuta l'autocertificazione non decorre dal 1° luglio, ma dal 30 dicembre 2007.


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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - Nota 07 maggio 2009, n. 6675

Autocertificazione per il godimento di benefici normativi e contributivi ai sensi dell'art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006.

A seguito di alcuni quesiti provenienti dalle strutture territoriali di questo Ministero, si ritiene opportuno fornire le seguenti ulteriori chiarificazioni in merito alla autocertificazione prevista dal D.M. 24 ottobre 2007, in applicazione della normativa in oggetto, necessaria ai fini del godimento dei "benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale".

Con circolare n. 5/2008 e n. 34/2008 nonché con lettera circolare del 31 marzo 2009 sono stati forniti importanti chiarimenti in merito agli adempimenti necessari da parte dei datori di lavoro interessati; inoltre, con circ. n. 10/2009 sono state indicate le modalità di rilascio dell'autocertificazione per mezzo di strumenti telematici.

Al riguardo va dunque ricordato che l'autocertificazione in parola può essere presentata attraverso le seguenti modalità:

- raccomandata postale;

- raccomandata a mano;

- fax;

- per via telematica (v. circ. n. 10/2009).

In tutte le ipotesi va evidenziato che l'autocertificazione deve essere accompagnata da copia del documento di identità valido, a meno che il datore di lavoro non firmi in presenza del dipendente addetto. Stabilisce infatti l'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 che "le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica (...)".

Le autocertificazioni inviate senza copia del documento dovranno essere nuovamente trasmesse, considerato comunque che il termine del 30 aprile è da ritenersi meramente di carattere “ordinatorio". Peraltro, potrà essere sufficiente anche la mera integrazione della autocertificazione già presentata con la produzione del solo documento di identità del dichiarante , purché ciò avvenga con espressa indicazione della ditta per la quale la dichiarazione è stata resa.

Va poi chiarito che, fermi restando la sottoscrizione della autocertificazione da parte del soggetto interessato (titolare impresa individuale, legale rappresentante ecc.) e l'allegazione di copia del relativo documento di identità, la materiale consegna della stessa può avvenire anche a mezzo del professionista incaricato ai sensi della L. n. 12/1979.

In ottica di semplificazione, dato l'elevato numero di autocertificazioni pervenute in modalità cartacea, va precisato che le stesse, necessariamente oggetto di protocollazione, possono tuttavia essere assemblate in un protocollo unico cumulativo (nel protocollo informatico si acquisisce, inserendo destinatari "vari" e destinazioni “varie", un unico numero per il totale delle autocertificazioni pervenute nel giorno, le quali possono poi essere protocollate manualmente con la sequenza numerica progressiva, ad es. prot. n. 9067 per le autocertificazioni del 30 aprile, diviene prot. n. 9067/1 -- 9067/2 -- 9067/3 e a seguire).

Fermo restando il richiamato carattere ordinatorio del termine fissato con circolare n. 34/2008, si chiarisce che l'adempimento deve essere obbligatoriamente assolto, stante la facoltà dell'INPS di richiedere alle Direzioni provinciali del lavoro interessate l'elenco delle aziende che hanno presentato l’autocertificazione per i successivi eventuali controlli ai fini della regolare fruizione dei benefici.

Altre questioni sollevate riguardano l'esatta individuazione del periodo di vigenza della citata disposizione di cui al citato comma 1175. La norma in questione, pur entrando in vigore il 1° gennaio 2007 (è infatti contenuta nella Finanziaria per il 2007) differisce i propri effetti in quanto dispone che "a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

La norma individua dunque il 1° luglio 2007 come data che subordina il godimento dei benefici alle condizioni esposte (possesso del DURC, rispetto degli accordi e contratti collettivi e degli "altri obblighi di legge"). Va altresì ricordato che il DURC, a norma del comma 1176 della stessa Finanziaria, non è tuttavia rilasciato, per determinati periodi, a fronte delle violazioni indicate dal D.M. 24 ottobre 2007, che a sua volta è entrato in vigore il 30 dicembre dello stesso anno. Questo Ministero ha quindi chiarito, con nota prot. n. 25/1/0009503 del 17 luglio 2007, che prima della emanazione del D.M. 24 ottobre 2007, la norma sulla subordinazione dei benefici trova applicazione solo nella parte relativa al rispetto degli accordi e contratti collettivi e delle "altre condizioni di legge". In sintesi, pertanto:

- dal 1° luglio 2007 al 29 dicembre 2008 il godimento dei benefici in questione è subordinato al rispetto degli accordi e contratti collettivi ed agli altri obblighi di legge;

- dal 30 dicembre 2007 il godimento dei benefici è subordinato anche al possesso del DURC.

Quanto alla autocertificazione prevista dall'art. 9, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007, la stessa è dunque riferita agli illeciti la cui commissione non consente, per il periodo a far data dal 30 dicembre 2007, il rilascio del DURC e quindi il godimento dei benefici "normativi e contributivi".

[1] RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGISLAZIONE: (1) legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007); (2) decreto ministeriale 24 ottobre 2007; (3) decreto presidente repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; (4) legge 11 gennaio 1979, n. 12; (5) legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007); (6) decreto ministeriale 24 ottobre 2007;

PRASSI: (1) ministero lavoro e previdenza sociale - circolare 30 gennaio 2008, n. 5; (2) ministero lavoro, salute e politiche sociali - circolare 15 dicembre 2008, n.34; (3) ministero lavoro, salute e politiche sociali - circolare 01 aprile 2009, n. 10; (4) ministero lavoro e previdenza sociale - nota 17 luglio 2007, n. 9503;