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Corte di giustizia ue interviene sulle ferie annuali


Corte di giustizia Ue interviene sulle ferie annuali

La Corte di Giustizia europea, con sentenza del C-124/11, ha preso in analisi la normativa nazionale relativa alla maturazione del periodo di ferie annuale sancito da ogni stato membro. Bisogna, infatti, ricordare come ogni normativa nazionale sia vincolata da parametri imposti a livello centrale, utili ad uniformare il livello di tutele e garanzie su tutto il territorio dell’Unione.

Nel caso specifico, riguardante la normativa tedesca, un lavoratore aveva adito in giudizio per vedersi riconoscere il diritto alla monetizzazione dell’indennità sostitutiva per le ferie non godute negli anni dal 2006 al 2008, periodo durante il quale lo stesso aveva percepito una pensione di invalidità, visto lo stato invalidante in cui versava.

Prima di entrare nel merito di quanto esposto dalla Corte Ue, merita soffermarsi su quanto previsto dalla normativa nazionale tedesca relativamente al diritto al godimento delle ferie annuali. La legge federale sulle ferie prevede, infatti, che queste debbano essere concesse e godute nell’anno di competenza. Le stesse potranno essere riportate all’anno successivo solo per comprovate e rilevanti motivazioni legate alla gestione dell’impresa o del lavoratore e non potranno comunque essere godute oltre il terzo mese dell’anno nuovo. Merita, inoltre, aggiungere che il contratto collettivo quadro per l’industria metallurgica ed elettrotecnica, applicato in azienda, prevede, in aggiunta a quanto espresso dalla normativa nazionale, la perdita del diritto alle ferie a causa di assenza per malattia, decorsi dodici mesi dalla fine del periodo di competenza stesso.

Tutto ciò premesso, il giudice competente si rivolge alla Corte Ue chiedendo se la previsione legale o contrattuale circa la perdita del diritto alle ferie possa subire limitazioni da parte della direttiva 2003/88 nel caso in cui il lavoratore sia inabile al lavoro per un periodo più lungo.

Nel dare il proprio orientamento, la Corte sottolinea come il periodo feriale riconosciuto come diritto tutelato a livello comunitario venga snaturato in presenza di lunghi periodi di assenza per malattia; lo stesso non risponderebbe, infatti, alle esigenze di reintegro delle energie psicofisiche spese dal lavoratore nell’anno di lavoro. Ne discende, quindi, che “un lavoratore inabile al lavoro per diversi anni consecutivi, cui sia impedito dal diritto nazionale il godimento delle proprie ferie annuali retribuite durante detto periodo, non può avere il diritto di cumulare senza limite i diritti alle ferie annuali retribuite acquisiti durante tale periodo”.




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