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Cessione d'azienda ed emolumenti finalizzati ad evitare il contenzioso

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 135 del 28 maggio 2009, ha affermato che gli importi percepiti dai lavoratori in occasione della cessione del ramo di azienda, finalizzati alla rinuncia a contenziosi o alle garanzie solidaristiche (art. 2112, comma 2 del C.C.) sono assoggettati a tassazione ordinaria, in quanto durante il trasferimento di ramo d’azienda il rapporto di lavoro prosegue immutato in tutti i suoi aspetti, venendo considerato unitariamente e senza alcuna interruzione.

Già con la risoluzione 248 del 2002 l’Agenzia, a riprova di ciò, aveva richiamato il fatto che il subentrante è chiamato a proseguire la rateizzazione delle trattenute delle addizionali all’Irpef. Se si fosse verificata la risoluzione del contratto di lavoro, l’addebito delle addizionali residue sarebbe dovuto avvenire in un’unica soluzione, al mento del conguaglio fiscale.

Testo della risoluzione