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Ancora 3 settimane per i libretti al portatore

Rammentiamo che l’art. 12 del D.L. 201 del 6.12.2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”), successivamente convertito nella Legge 22.12.2011 n.214, ha ridotto la soglia per le operazioni in contanti dai precedenti 2.499, 99 euro a 999, 99 euro.
La Legge di conversione ha apportato modificazioni all’art. 49 c. 13 del D.lgs. 231/2007 disponendo che i libretti al portatore con saldo superiore ai 999, 99 euro dovranno:
  • essere estinti entro il 31 marzo 2012

oppure

  • il saldo del libretto dovra` essere ridotto al di sotto dei 1.000 euro

Il mancato rispetto di tali disposizioni e` punito con una sanzione amministrativa dal 10% al 20% del saldo del libretto al portatore (art. 58 c. 3 del D.lgs.231/2007) con un minimo di 3.000 euro; qualora il saldo del libretto al portatore sia compreso tra 1.000 e 3.000 euro la sanzione e` pari al saldo del libretto al portatore (per l’applicazione delle sanzioni si vedano gli esempi infra riportati).

Per quanto a conoscenza dello studio di solito sono/venivano utilizzati libretti al portatore per il deposito, ad esempio, di cauzioni derivanti dalla stipula di contratti di locazione/affitto ed occorrera` quindi procedere tempestivamente ad una verifica del saldo dei libretti stessi, al fine di non incorrere nelle sanzioni di cui sopra; a tale aspetto si reputa siano particolarmente interessati gli studi Tecnici che si occupano della stipula di contratti di locazione e/o amministrazione di immobili , ai quali raccomandiamo di prendere buona nota di quanto sopra.

Saldo del libretto al portatore
Sanzione
Euro 999, 99

Nessuna – 999, 99 euro rappresenta comunque il limite massimo del saldo del libretto al portatore – non potranno essere versate ulteriori somme e l’accredito di un minimo di interessi fara` si` che il saldo superi la soglia massima

Saldo da 1.000 a 3.000 euro
Sanzione pari al saldo del libretto al portatore
Saldo oltre 3.001 euro
Dal 10% al 20% del saldo con il minimo di 3.000 euro