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Il professionista puo` farsi pubblicita`

Con la sentenza n. 11816, del 12 luglio 2012, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso di un odontoiatra che era stato sottoposto a procedimento disciplinare dall'Ordine per la diffusione di un volantino che pubblicizzava le prestazioni offerte dalla struttura sanitaria della quale era direttore sanitario.

I poteri di verifica degli Ordini professionali, nonostante l'eliminazione del divieto di fare pubblicità sui servizi offerti, sono funzionali alla verifica della trasparenza e della veridicità del messaggio. Ma – secondo la Corte – le motivazioni addotte dalla Commissione sono “giuridicamente scorrette e logicamente inappaganti”.

Richiamando anche le direttive comunitarie ispirate alla massima liberalizzazione, si sottolinea l'erroneità e l'insufficienza della motivazione della Commissione, dove il riferimento a una tariffa oramai abrogata è all'evidenza “viziato da un'insopprimibile insofferenza verso il ricorso al messaggio pubblicitario da parte dell'esercente la professione sanitaria. Non si vede, infatti, come quel richiamo, che necessariamente presuppone, piuttosto che smentire, il carattere puramente orientativo della tariffa, possa configgere con la trasparenza e la veridicità della comunicazione”.