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Dal 2011 al via l’unicita’ della posizione contributiva inps

Con la Circolare INPS n. 172/2010 a partire dall’1/01/2011 il datore di lavoro in fase di inizio attività con dipendenti ha l’onere di chiedere la costituzione di una posizione contributiva unica, con rilascio di un numero di matricola: tale adempimento deve però essere effettuato entro il 16° giorno del mese successivo a quello di inizio dell’attività, esclusivamente in via telematica.


A partire da tale data quindi il DM 68 risulta così abrogato. La posizione contributiva dovrà ritenersi unica anche qualora il datore di lavoro successivamente voglia costituire nuove unità operative: in tal caso il datore non dovrà richiedere l’apertura di una nuova e distinta posizione contributiva ma gestirà i relativi adempimenti attraverso la posizione contributiva già in essere, comunicando semplicemente i dati della nuova unità operativa.

Restano ferme in ogni caso le disposizione che prevedono l’apertura di distinte posizione aziendali in ragione delle quali sono previsti obblighi contributivi differenziati in capo al medesimo datore di lavoro e dalle quali possono discendere diversità di classificazione sia ai fini assistenziali che previdenziali.

Infatti con la Circolare in oggetto l’INPS ha precisato che continueranno ad aversi distinte posizioni aziendali in questi casi:

- Datore di lavoro che, in relazione alla diversa tipologia di personale, è tenuto al versamento della contribuzione secondo obblighi e misura diversi;

- Datore di lavoro che svolge attività caratterizzate da autonomia organizzative e gestionale con diverse finalità economiche;

- Imprese armatoriali;

- Imprese appaltatrici di servizi vari, operanti a bordo delle navi da crociera;

- Agenzie di somministrazione, tale imprese dal periodo di paga gennaio 2011 sono tenute ad utilizzare due distinte posizioni, una per l’esposizione dei dati relativi ai lavoratori somministrati e un’altra per quelli relativi al personale direttamente assunto per il funzionamento della struttura.

L’INPS ha precisato che comunque, nonostante l’introduzione del principio dell’unicità della posizione contributiva non viene comunque meno l’obbligo da parte del datore di lavoro di comunicare i dati identificativi dell’unità operativa nella quale sono occupati i dipendenti dell’azienda e anche la durata temporale della stessa, ove nota.

In tali casi quindi il datore di lavoro non è più tenuto ad aprire nuove posizioni contributive e a richiedere eventuale accentramento contributivo. L’applicazione internet assegnerà così un numero progressivo identificativo dell’unità operativa che, a partire dalla denuncia contributiva relativa al mese di gennaio 2011, nell’ambito della comunicazione mediante flusso UniEmens, dovrà essere riportato per ciascun lavoratore occupato nella predetta unità operativa.

La comunicazione della prima unità operativa comporterà anche la modifica del codice “Tipo Azienda” attribuito alla posizione aziendale.

Considerate le innovazioni introdotte in tema di unicità della posizione aziendale i datori di lavoro già in possesso di più matricole aventi caratteristiche contributive omogenee che intendano semplificare ed unificare su una sola posizione contributiva il versamento della contribuzione in parola, hanno facoltà di richiedere l’autorizzazione all’accentramento contributivo.

Il provvedimento di autorizzazione all’accentramento verrà rilasciato dall’INPS esclusivamente nell’ipotesi di datori di lavoro in possesso di una pluralità di matricole aziendali: in particolare tale richiesta andrà effettuata esclusivamente in via telematica. L’eventuale accoglimento della domanda, dopo le necessarie verifiche in ordine all’assenza, sulla posizione contributiva da accentrare, di scoperture e/o crediti in fase di accentramento e recupero, comporterà la chiusura delle posizioni contributive oggetto della richiesta di accentramento.

Anche nel settore agricolo i datori di lavoro, per la gestione degli adempimenti contributivi nei confronti dell’Istituto, avranno l’obbligo della costituzione di un’unica posizione contributiva. Tuttavia, proprio per la specificità che caratterizza tale settore, alcune fattispecie fanno eccezione al principio dell’unicità della posizione contributiva:

- Azienda che, , in relazione alla diversa condizione soggettiva è tenuta al versamento della contribuzione secondo misura diverse; in tal caso deve essere presentata una denuncia aziendale per ogni tipo ditta anche se riferito allo stesso datore di lavoro e gli adempimenti contributivi devono essere effettuati con il codice azienda corrispondente ad ogni singola D.A. (non sarà possibile richiedere l’autorizzazione all’accentramento);

- Azienda operante su più fondi, ancorché ubicati in province e/o comuni diversi, per i quali l’attività è caratterizzata da autonomia organizzativa e gestionale; in questa ipotesi deve essere presentata una denuncia aziendale per ogni fondo o gruppo di fondi autonomamente organizzati e gestiti e gli adempimenti contributivi saranno effettuati con il codice azienda corrispondente ad ogni singola D.A. (sarà possibile richieder l’autorizzazione all’accentramento).

I datori di lavoro agricoli già in possesso di più codici azienda aventi caratteristiche contributive omogenee possono richiedere l’autorizzazione all’accentramento degli adempimenti contributivi esclusivamente per via telematica.






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