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Adeguati i compensi spettanti ai curatori fallimentari. fissati anche i compensi per le procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata

Con il decreto 25 gennaio 2012, n. 30 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2012, e` stato emanato il regolamento concernente l`adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo .
Il decreto, che a` entrato in vigore il 27 marzo 2012, e` stato emanato in attuazione dell’art. 39 della L.F. fissa le percentuali di compenso spettante al curatore fallimentare, liquidato dal Tribunale a norma dell`articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Al curatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 5% sull`importo del compenso liquidato, nonche` il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dal giudice delegato, documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso o indennita`.
Nel caso di trasferimento fuori dalla residenza spetta il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di primo dirigente.
Il presente decreto si applica a tutti i compensi da liquidarsi successivamente all`entrata in vigore del decreto, ivi compresi quelli concernenti le procedure concorsuali ancora pendenti a tale data.