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Azione esecutiva sull'importo lordo in caso di mancato pagamento dello stipendio


E' stato accolto dai giudici di Cassazione – sentenza n. 19790 del 28 settembre 2011 – il ricorso presentato da una lavoratrice avverso la decisione con cui il Tribunale di Teramo aveva escluso, nell'ambito delle esecuzione dalla stessa promossa ai danni del datore di lavoro a causa del mancato pagamento dello stipendio, la debenza, dal totale precettato, della somma richiesta a titolo di ritenute fiscali e previdenziali.

Qualora il datore di lavoro sia inadempiente agli obblighi di versamento delle ritenute previdenziali e fiscali – sottolinea la Corte di legittimità - “quanto alle previdenziali egli non ha più titolo di rivalersi nei confronti del lavoratore, mentre, quanto alle fiscali, soccorrerà il consueto meccanismo della tassazione dei redditi arretrati, sui quali incomberà al lavoratore, dopo averli materialmente percepiti e dichiarati, corrispondere, su liquidazione del competente ufficio, le relative imposte: pertanto, legittimamente l'esecuzione ha luogo per l'importo dovuto, al lordo cioè di dette ritenute, tanto previdenziali che fiscali”.

Il datore di lavoro, in definitiva, non può trattenere le ritenute contributive che sarebbero state a carico del lavoratore; quest'ultimo, per contro, potrà agire in esecuzione per il recupero della retribuzione lorda, comprensiva sia dei versamenti previdenziali che fiscali.

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