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Pronunce di merito sul

Pronunce di merito sulla procedura di mediazione

I giudici di merito, nelle ormai plurime pronunce depositate successivamente all’entrata in vigore della normativa sulla mediazione obbligatoria (Decreto legislativo n. 28/2010), sono intervenuti ad integrare e risolvere alcune questioni applicative emerse nella fase procedurale della relativa disciplina.

Nel dettaglio, i giudici del Tribunale di Mantova, con ordinanza del 25 giugno 2012, hanno ritenuto utilmente proposta anche la domanda di mediazione che, benché non esattamente formulata attraverso un linguaggio tecnico, indichi l'oggetto e le ragioni della pretesa. Nella procedura di mediazione - ricordano i giudici lombardi - non è, infatti, necessaria la presenza di un assistente tecnico.

Il Tribunale di Ostia, con ordinanza del 15 marzo 2012, si è invece occupato di domande riconvenzionali, precisando come ogni domanda giudiziale avanzata indipendentemente dalle parti vada preceduta da un tentativo di mediazione se concernente una delle materie per le quali è prescritta l’obbligatorietà della conciliazione. In caso di mancato esperimento della mediazione sulla singola domanda si determina l'eventuale improcedibilità della medesima e non dell'intero giudizio.

Per quel che riguarda i procedimenti per ingiunzione, il Tribunale di Varese - ordinanza 18 maggio 2012 – dopo aver ricordato come il tentativo di mediazione vada proposto esclusivamente dopo che, in sede di opposizione, il giudice si pronunci sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, ha spiegato che l'onere della proposizione, in questi casi, è posto a carico del creditore e non del debitore che proponga opposizione; l’istanza di mediazione, infatti, va avanzata dall’attore sostanziale della causa. L’opponente, a sua volta, sarà tenuto alla proposizione della mediazione solo in caso di domande riconvenzionali o verso terzi, e non certo per il solo fatto di avere promosso opposizione all’ingiunzione.

In materia di usucapione, infine, il Tribunale di Roma, con sentenza del 2 febbraio 2012, ha spiegato come l’eventuale accordo conciliativo produca effetti solo tra le parti, non potendosi ritenere idoneo alle formalità pubblicitarie al pari della sentenza di accertamento di intervenuta usucapione.