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Torna in auge l’elenco clienti e fornitori

Da subito, la parte dello spesometro riservata ai rapporti Business-to-Business era sembrata una riedizione del vecchio elenco clienti-fornitori, abolito nel 2008. Ed ora la conferma. Nella bozza del decreto legge semplificazioni fiscali, pronta per l’esame del CdM di venerdì, lo spesometro si conforma al citato elenco per tutti gli scambi B2B senza limite di importo (“l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate”). Il nuovo strumento istituito con Dl 78/2010, appunto il cosiddetto spesometro, rimarrà in piedi nella forma originaria solo per la segnalazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva che avverranno tra venditore e consumatore finale senza fatturazione e di importo superiore ai 3.600 euro (“Per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto”).

Quanto agli studi di settore, si inaspriscono le conseguenze per l’infedeltà dei dati dichiarati: se la differenza tra i ricavi e i compensi stimati, applicando gli studi sulla base dei dati corretti e quelli stimati, supererà la soglia del 15% o il valore assoluto di 50 mila euro, scatterà l’induttivo puro. Nello specifico, ad accendere l’accertamento sarà l’infedeltà consistente nell’ "omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli”.

La misura potrebbe valere già per la dichiarazione dei redditi Unico 2012 per l'anno 2011.

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