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Obblighi di assunzione disabili sospesi per cigs, mobilità e solidarietà

L’articolo 18 del Dl semplificazioni attribuisce al ministero del Lavoro la competenza a ricevere le comunicazioni e le domande di sospensione temporanea degli obblighi legati alla normativa sui disabili (legge 68/99) per i datori di lavoro con unità produttive in più provincie. In attesa di essere ammessa alla Cigs o alla mobilità, l'impresa può presentare anche una domanda per la concessione temporanea della sospensione, che può avere una durata non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.

La domanda deve essere corredata dal provvedimento amministrativo che riconosce in capo all’impresa la condizione di Cigs, mobilità e contratti di solidarietà.

Per l’invio delle comunicazioni, il Ministero, a partire dal 15 maggio 1212 renderà disponibile su Clicklavoro unform on line che consentirà l’invio telematico delle domande di sospensione degli obblighi.

Ministero lavoro nota protocollo n. 3615/2012.