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La regolamentazione de

La normativa in materia di lavoro e previdenza prevede un’ampia serie di tutele a favore del lavoratore subordinato con riferimento ad eventi che legittimamente determinano la necessità di interrompere temporaneamente la prestazione. Sono tutti istituti che hanno a comune denominatore il diritto alla conservazione del posto di lavoro, seppure entro limiti temporali predeterminati, la previsione della facoltà del lavoratore di goderne senza possibilità di opposizione da parte del datore di lavoro e la nullità del licenziamento disposto in concomitanza dell’evento stesso; alcune tutele estendono addirittura la loro efficacia anche oltre la fine del rapporto di lavoro. Interviene poi la libertà contrattuale delle parti a determinare ulteriori casi nei quali al lavoratore può essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita.

Va osservato che non esiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto di svolgere l’ attività lavorativa durante il periodo di malattia, previa richiestaal lavoratore di una specifica certificazione medica dalla quale risulti la piena idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni da svolgere. L’obbligo dellavoratore di comunicare tempestivamente al datore di lavoro lo stato di malattia e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, al fine consentire gli eventuali controlli medico-fiscali, rimane distinto e preventivo rispetto all'invio telematico della certificazione del medico, in quanto la comunicazione serve a giustificare l'assenza dal lavoro, mentre la certificazione è finalizzata a dimostrare l'esistenza della causa giustificativa.

Da qui nasce la delicata gestione dei limiti all’esercizio del potere di controllo da parte del datore e degli enti preposti che andrà valutata con il proprio Consulente del lavoro. Controversa è la possibilità di poter usufruire dei permessi previsti dalla legge soltanto in capo ad uno dei rapporti di lavoro part-time coesistenti, la facoltà di determinare il periodo temporale di godimento del congedo matrimoniale, la eventuale interruzione della fruizione dei periodi di ferie, congedo parentale o permessi retribuiti in caso di malattia. Estremamente attuale è poi la riflessione sulla possibile realizzazione di una più flessibile e “sostenibile” articolazione, “a saldi invariati”, dei periodi di riposo connessi alla tutela della maternità.