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Sospensione dall'attivita` per l'avvocato scorretto


La Corte di cassazione con sentenza n. 11564 del 2011 rigetta il ricorso avanzato da un avvocato che ha subito la sanzione disciplinare del Consiglio nazionale forense di sospensione dall'esercizio della professione per 5 mesi per comportamento scorretto tenuto in una causa.

Gli ermellini hanno ritenuto la scorrettezza del comportamento professionale del legale ricorrente ampiamente motivato con l’allegazione di fatti e circostanze non riconducibili al principio, richiamato dal ricorrente, di tutela del legittimo diritto di difesa del cliente. Il legale, infatti, ha violato l’art. 38 del R.D.L. n. 1578 del 1933 in relazione agli artt. 22-10-16-35 e 36 del codice deontologico forense perché, come legale di fiducia del cliente, interveniva anche nella controversia che costui aveva con la moglie per la separazione coniugale. L'avvocato ha intrattenuto con il legale della signora una corrispondenza funzionale alla necessità di far trascorrere il tempo al fine di consentire al proprio cliente di vendere l'immobile che costituiva la residenza familiare e nella quale abitavano le figlie minori.

Di più, l'immobile veniva acquistato ad un prezzo molto più basso di quello di mercato dalla società di cui l'avvocato ricorrente è titolare e la cui figlia è amministratrice. Questo toglieva la possibilità alle figlie minori di avere soddisfazione del credito alimentare nonché il loro diritto di abitare nella casa familiare in quanto la società subito dopo l'acquisto chiedeva il rilascio dell'immobile.


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