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Con una circolare diffusa ieri da Assoholding, la n. 4, vengono forniti dei chiarimenti sulle novità introdotte dal decreto del ministero dell'Economia n. 29 del 17 febbraio scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2009 ed in vigore a partire da domani. Così, l'attività di assunzione di partecipazioni viene definita dall'art. 6 del decreto come acquisizione e gestione di titoli o altri diritti sul capitale di società da cui consegue un legame con le partecipate; nello stesso articolo vengono poi fissate le regole per distinguere quando l'attività debba considerarsi esercitata nei confronti del pubblico o meno. L'esercizio nei confronti del pubblico, in particolare, fa derivare l'obbligo di iscrizione nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del Tub, mentre dalla concessione di finanziamenti infragruppo deriva solo l'obbligo di iscriversi nell'elenco previsto dall'art. 113 del Tub. Nell'ambito dell'esercizio dell'attività di assunzione di partecipazioni non nei confronti del pubblico, poi, il nuovo decreto prevede che, per le Holding cosiddette “di famiglia”, che si limitano a detenere la partecipazione senza svolgere attività finanziaria nei confronti delle partecipate, non vi è più nemmeno l'obbligo di iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 113 del Tub. Alla Banca d'Italia, infine, il decreto demanda le modalità di cancellazione dei soggetti finora iscritti in detto ultimo elenco. Chi si cancella, precisa Assoholding, dovrà comunque consegnare a Bankitalia l'archivio unico informatico e comunicare all'archivio dell'Agenzia delle Entrate la cancellazione della casella di posta elettronica certificata.