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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

L'INAIL con Circolare n.11 del 12 marzo 2009 ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti a carico dei datori di lavoro per la comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La comunicazione, a cadenza annuale, deve essere effettuata per la singola azienda o per ogni unità produttiva in cui è articolata la stessa, nella quale operano i rappresentanti, e si riferisce alla situazione in essere al 31 Dicembre dell'anno precedente.

L'INAIL, pertanto, ha predisposto una procedura, alla quale è possibile accedere attraverso il sito Internet dell'Istituto.

La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno, ma, in sede di prima applicazione, la scadenza della comunicazione per l'anno 2009, che esprime la situazione in essere al 31 Dicembre 2008, è stata fissata al 16 maggio 2009.

Per gli anni seguenti, qualora non ci siano variazioni, l'utente potrà semplicemente confermare la comunicazione già presente in archivio. In caso contrario, dovrà procedere ad una nuova comunicazione.