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Liste di mobilità: assunzione a tempo determinato o indeterminato


08/03/2011 - n. 11/2011
destinatario: Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
istanza:
benefici contributivi per assunzione di lavoratori in mobilità .

L’interpello si occupa delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumono persone iscritte nelle liste di mobilità e dell’incumulabilità dei benefici previsti dalla legge 223/91. I consulenti del lavoro avevano chiesto se il datore di lavoro che ha assunto a termine, per un breve periodo, un iscritto nella lista di mobilità fruendo della riduzione contributiva prevista dalla legge 223/91 possa in un secondo momento riassumerlo a tempo indeterminato, con i benefici della stessa legge 223. Nel primo caso la riduzione contributiva poteva essere ottenuta per un massimo di 12 mesi, prolungabile a 24 in caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a indeterminato.

Il beneficio contributivo spetta, invece, per 18 mesi in caso di immediata assunzione a tempo indeterminato. Secondo il ministero il datore di lavoro deve scegliere preventivamente l'agevolazione che più gli interessa, non potendo ottenere entrambe per lo stesso lavoratore.


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