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Inail sulle false part

L’Inail, con la circolare n. 15 del 20 marzo 2013, interviene sugli effetti in ambito assicurativo delle nuove misure sulle false partite Iva (L 92/2012).

Per i rapporti in essere alla data citata le nuove regole entreranno in vigore dal 18 luglio 2013.

Se la prestazione resa da un titolare di partita Iva non è riconducibile a un lavoro autonomo occasionale, il contratto si trasforma in:

- collaborazione coordinata e continuativa a progetto, quando sia presente un progetto;

- rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di costituzione del rapporto, se il progetto non è presente.

Il committente può dimostrare la genuinità del rapporto di lavoro autonomo.

In presenza di prestazioni autonome convertite in collaborazioni coordinate e continuative a progetto, l’obbligo assicurativo è assolto secondo le condizioni previste per i lavoratori parasubordinati, ossia se sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Per quanto riguarda il calcolo del premio assicurativo sono confermate le istruzioni in vigore per i lavoratori parasubordinati.

Il premio assicurativo dovuto - ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente - è calcolato in base al tasso applicabile all’attività svolta, sull’ammontare delle somme effettivamente erogate al collaboratore, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail.

INAIL - Circolare 20 marzo 2013, n. 15