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Istruttoria anche dinanzi al giudice monocratico

Con sentenza n. 12597/2011, la Cassazione ha precisato che l'attività istruttoria – nella specie l'assunzione di una prova testimoniale - svolta dal giudice monocratico, su delega del collegio, in violazione della regola della trattazione collegiale del procedimento che si svolge davanti alla corte d'appello, non comporta tout court un vizio di costituzione del giudice ex articolo 158 Codice di procedura civile, con conseguente nullità assoluta della relativa pronuncia, essendo necessaria a tal fine “la specifica deduzione e il positivo riscontro che l'attività stessa abbia, in concreto, comportato l'esplicazione di funzioni, se non decisorie, certamente valutative, riservate dalla legge al collegio”.


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