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Con la riforma del mercato del lavoro, cambiano le regole in materia di licenziamento

Con la Riforma del mercato del lavoro, cambiano le regole in materia di licenziamento

Le principali novità riguardano i datori di lavoro ai quali applica l'art.18 dello statuto dei lavoratori i quali, in caso di licenziamenti ritenuti illegittimi, potranno evitare la condanna del giudice alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed a corrispondere un'indennità pari alle retribuzioni perdute dal lavoratore come avviene attualmente.

La disciplina attualmente in discussione al Senato, prevede che nei casi di licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo considerati illegittimi il datore di lavoro dovrà corrispondere un'indennità risarcitoria senza però alcuna reintegra del lavoratore nel posto di lavoro.

Si tratta in particolare dei licenziamenti disciplinari ed economici.

Nel primo caso, il giudice condanna il datore di lavoro a risarcire il lavoratore con un'indennità onnicomprensiva da 12 a 24 mensilità.

Se però il giudice accerta la mancanza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo per l'insussistenza dei fatti contestati al lavoratore, ovvero gli stessi siano puniti dalla contrattazione collettiva con una sanzione conservativa, il datore di lavoro verrà condannato alla reintegrazione nel posto di lavoro ma il risarcimento, a differenza della disciplina attuale, é limitato ad un massimo di 12 mensilità.

Qualora il licenziamento sia giustificato da un motivo oggettivo - cioè riguardante questioni produttive , organizzative, ecc. - è previsto che prima della comunicazione di risoluzione, il datore di lavoro faccia un tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro.

In particolare, il datore di lavoro dovrà effettuare una comunicazione alla direzione territoriale del lavoro che convocherà entro 7 giorni le parti. Durante tale fase, il datore di lavoro potrà farsi assistere anche da un consulente del lavoro.

Nel caso di mancato accordo consensuale tra le parti, il datore di lavoro potrà intimare il licenziamento.

Se il licenziamento verrà dichiarato illegittimo, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro viene anche in questo caso condannato a risarcire il lavoratore con un'indennità onnicomprensiva da 12 a 24 mensilità.

Qualora però ci verifichi una ipotesi di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per motivi economici anche in questo caso rimane la reintegrazione nel posto di lavoro ed un risarcimento fino ad un massimo di 12 mensilità.