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Tempo determinato: modifiche dal collegato lavoro

Tempi molto più stretti per il lavoratore che vuol contestare la legittimità del termine apposto al suo contratto e risarcimenti più contenuti con il collegato lavoro divenuto legge, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 262 del 9 novembre 2010 e in vigore dal 24 novembre.

TEMPO DETERMINATO: MODIFICHE DAL COLLEGATO LAVORO

Tempi molto più stretti per il lavoratore che vuol contestare la legittimità del termine apposto al suo contratto e risarcimenti più contenuti con il collegato lavoro divenuto legge, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 262 del 9 novembre 2010 e in vigore dal 24 novembre.

L’azione di nullità del termine deve essere proposta entro 60 giorni dalla scadenza del contratto stesso ed entro i successivi 270 giorni deve essere comunicata al datore di lavoro la richiesta di conciliazione o arbitrato o depositato il ricorso presso il giudice del lavoro.
La nuova procedura si applica anche ai contratti a termine già cessati alla data di entrata in vigore del Collegato e i 60 giorni utili per l’impugnazione decorrono da questa data.

Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato viene previsto un risarcimento omnicomprensivo compreso tra un minimo di 2, 5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Il risarcimento è ridotto alla metà se i contratti ovvero gli accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali prevedono una procedura o graduatoria di stabilizzazione. Il giudice nel determinare la somma risarcitoria terrà conto della dimensione aziendale e comunque il riferimento è l’articolo 8 della legge 604/66 (anzianità di servizio, comportamento tenuto dalle parti, ecc.).

La nuova disciplina si applica a tutti i giudizi, quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge e quelli relativamente ai quali non ci sia sentenza passata in giudicato. Il criterio che imponeva un risarcimento al lavoratore in misura pari alle retribuzioni mensili che sarebbero spettate dalla data in cui il lavoratore offriva la propria disponibilità al lavoro sino all’effettiva riammissione al lavoro, è quindi superato.

Fino ad oggi, in caso di nullità del termine il lavoratore non aveva l’onere di impugnare tempestivamente il licenziamento cessando il rapporto per l’apparente operatività del termine in ragione dell’esecuzione che le parti danno alla clausola nulla. Il lavoratore poteva far valere l’illegittimità del termine in qualsiasi tempo e chiedere di essere riammesso al lavoro salvo che il protrarsi della mancata reazione del lavoratore all’estromissione dell’azienda ed il suo prolungato disinteresse alla prosecuzione del rapporto esprimesse la volontà di risoluzione consensuale del rapporto stesso.



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