Sei in: Altro

Licenziamento e dimissioni

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 155 dell'8 Gennaio 2009 ha stabilito che in caso di controversia sulle modalità di risoluzione dei rapporti di lavoro, come il licenziamento orale o le dimissioni, è necessaria un'accurata indagine da parte del giudice del merito. Perciò, in mancanza di prova scritta delle dimissioni, l'onere della prova relativo alla forma scritta del licenziamento, senza la quale vi sarebbe la pena di nullità, rimane a carico del datore di lavoro, poiché secondo quanto previsto dalla legge, l'onere della prova gravante sul lavoratore riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto di lavoro, mentre l'onere della prova contraria riguarda il datore di lavoro.