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Appalto di mano d'opera

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 4656 del 26 Febbraio 2009 si è pronunciata in merito alle condizioni e ai limiti degli appalti di mano d' opera.

La Sentenza afferma che l' intermediazione di manodopera presuppone che la ditta appaltatrice si limiti a fornire le prestazioni di lavoro del personale dipendente e che sia priva di reale autonomia, di una struttura propria e di un'effettiva organizzazione imprenditoriale. Inoltre, l'utilizzo da parte dell'appaltatore di mezzi dell'appaltante deve essere significativo e riferirsi al rapporto di appalto una volta che l'esecuzione di questo sia operativa.

In relazione al divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro sancito dalla legge, la Corte ha stabilito che occorre accertare:

  • se l'impresa appaltatrice, assumendo su di sé il rischio economico dell'impresa, operi concretamente in condizioni di autonomia organizzativa e gestionale rispetto alla committente;
  • se l'impresa appaltatrice è provvista di una propria organizzazione di impresa;
  • se i lavoratori sono effettivamente diretti dall'appaltatore e agiscono alle sue dipendenze e nel suo interesse.

Se tutti questi elementi sono presenti e qualora l'impresa appaltatrice sia sprovvista di effettiva autonomia imprenditoriale e abbia struttura e capitali inadeguati all'importanza dell'opera, i poteri decisionali sono riservati al committente e all'appaltatore venga tolta ogni autonomia, così che l'appalto si possa considerare uno strumento per celare la realtà dei rapporti, il fatto che l'appaltatore potesse impiegare, nell'esecuzione dei lavori, capitale, attrezzature e mezzi propri, diventa una circostanza marginale e irrilevante per il riconoscimento della sussistenza di una situazione di interposizione, in quanto l'autonomia gestionale, relativa alla conduzione dell'azienda, alla direzione del personale, alla scelta delle modalità e dei tempi di lavoro è presente anche se le caratteristiche del servizio affidato sono state determinate dal committente.

La Corte ha, infine, stabilito che se, da un lato, l'imprenditore è libero di affidare in appalto tutte le attività che portino ad un risultato produttivo, anche nel caso in cui il committente è in grado di eseguire direttamente il lavoro, dall'altro lato, il divieto di interposizione ed intermediazione disposto dalla legge opera tutte le volte in cui l'appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore/datore di lavoro i compiti di gestione amministrativa del rapporto, ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa.