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I diritti acquisiti non si toccano

La sezione Lavoro della Cassazione, con le due sentenze 8847 e 8848 del 18 aprile 2011, ha bocciato la delibera del 2002 della Cassa dei ragionieri. Delibera che, con un colpo di spugna, cancellava il principio del pro rata, con il quale si riconosce agli iscritti il trattamento maturato in relazione agli anni di contribuzione accumulati. Nello specifico, con la delibera in oggetto si allungava la base di calcolo della pensione retributiva, individuando il parametro nella media di tutti i redditi professionali dichiarati e non più nella media dei 15 migliori degli ultimi 20 anni.

Tutto nasce dalla Finanziaria 2007, che dispone che le Casse di previdenza non siano vincolate più al rispetto del pro rata ma, meno rigidamente, devono adottare le riforme “avendo presente” il principio citato.

Ma, non essendo interpretazione autentica, la norma non è retroattiva: non salva le delibere ante Finanziaria 2007. Soprattutto in caso di delibere che riformino in maniera considerevole le regole sulle prestazioni previdenziali degli iscritti. Le sentenze del 18 aprile scorso avranno ricadute sui contenziosi equiparabili che coinvolgono anche gli enti dei dottori commercialisti e degli avvocati.

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