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La semplice e-mail non

Per la Cassazione – sentenza n. 8011 del 20 febbraio 2013 - la pluralità di persone, prevista come requisito del reato di diffamazione, deve “essere determinata da soggetti diversi dalla stessa persona offesa bersaglio della condotta diffamatoria, realizzata, dunque, presso terzi”.

Nel caso esaminato dai giudici di legittimità è stata esclusa la responsabilità penale di un uomo accusato di diffamazione per aver inviato un messaggio tramite e-mail con cui veniva minata la reputazione di una persona che al tempo era candidata per le elezioni al Consiglio provinciale.