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Autoliquidazione inail: autotrasporto con sconto del 28% sugli straordinari

Con la nota n. 2312 del 30 gennaio 2009, l’Inail rende noto che è previsto uno sconto del 28% sugli straordinari pagati nel 2008 agli autisti del trasporto merci in conto terzi. Il beneficio consiste, dunque, nell’esclusione dalla base imponibile contributiva di una quota pari al 28% del totale delle retribuzioni erogate a titolo di straordinario al personale dipendente addetto alla guida. Pertanto, in sede di autoliquidazione 2008-2009, i datori di lavoro devono indicare l’ammontare degli straordinari pagati già al netto della riduzione del 28%, usando il modulo 1031 per la dichiarazione delle retribuzioni.



INAIL - Nota 30 gennaio 2009, n. 2312

Autoliquidazione 2008-2009. Autotrasporto in conto terzi. Percentuale di lavoro straordinario esclusa dall'imponibile contributivo 2008. Sgravi contributivi ai sensi dell'art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007

Con provvedimento del 26 novembre 2008, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha stabilito al 28 per cento la misura della percentuale di retribuzione, percepita nel 2008, dai dipendenti addetti alla guida delle imprese autorizzate al trasporto merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 25, del decreto legge n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Pertanto, ai fini dell'autoliquidazione 2008/2009, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci dovranno indicare nel modulo per la dichiarazione delle retribuzioni - 1031 l'importo delle retribuzioni erogate nell'anno 2008, al netto del 28% di quanto erogato a titolo di lavoro straordinario per il personale dipendente addetto alla guida.

Si coglie l'occasione per ricordare che dal 1° gennaio 2008, il particolare regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello (cd. "decontribuzione"), dettato dall'art. 2 del decreto legge n. 67/1997, convertito con modificazioni, dalla legge n. 135/1997, non è più applicabile, in quanto la suddetta norma è stata abrogata dall'art. 1, comma 67 della legge n. 247/2007.

Si precisa, inoltre, che lo sgravio contributivo previsto dai commi 67 e 68, dell'art. 1 della legge n. 247/2007 (1), sulla quota di retribuzione costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, territoriali ovvero di secondo livello, non si applica ai premi Inail.

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(1) Vedi il decreto del Ministro del lavoro 7 maggio 2008.

Allegato 1

Decreto legge 25 giugno 2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133

[1] Allegato 2

Provvedimento 165270 del 2008

[2] RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGISLAZIONE: (1) legge 24 dicembre 2007, n. 247; (2) agenzia delle entrate - provvedimento 26 novembre 2008; (3) decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 conv. con modif. in legge 6 agosto 2008, n. 133; (4) legge 06 agosto 2008, n. 133; (5) decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, conv. con modif. in legge 23/5/1997, n. 135; (6) legge 23 maggio 1997, n. 135; (7) decreto ministeriale 07 maggio 2008; (8) decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 conv. con modif. in legge 6 agosto 2008, n. 133;