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Contributi a casse di assistenza sanitaria con fine assistenziale

08/03/2011 - n. 14/2011
destinatario: Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.
istanza:
contributi a casse di assistenza sanitaria con fine esclusivamente assistenziale, esclusione base imponibile .

L’assoggettamento a prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente è disposto sulla medesima base imponibile individuata ai fini fiscali, fatte salve alcune eccezioni dettate dalla diversa tipologia di prelievo o ispirate da considerazioni di ordine generale in materia di politica previdenziale.

Ai fini della fruizione del regime di esenzione fiscale non risulta sufficiente la semplice erogazione di somme alle casse in questione, ma tale agevolazione può trovare applicazione solo nella misura in cui ricorra l’ulteriore condizione limitativa specificata nel contenuto e nelle modalità con decreto ministeriale all’uopo emanato.

I contributi versati ad una cassa che eroga prestazioni assistenziali, non operante negli specifici settori d’intervento di cui all’art. 51 T.U.I.R., non possono beneficiare dell’esenzione rilevante sul versante fiscale, trovando invece applicazione la sola esclusione dall’imponibile contributivo di cui all’art. 6, comma 4, lett. f), D.Lgs. n. 314/1997.




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