Sei in: Altro

Accertamenti ed iscrizioni nella gestione separata inps

L’INPS, attraverso l’emanazione di due circolari, ha inteso fornire dei chiarimenti in ordine alle novità normative che sono intervenute nei confronti della gestione separata presso l’INPS e, quindi, sia sugli aspetti contributivi sia con riguardo alla previste nuove procedure telematiche.

· CIRCOLARE N. 71 DEL 4 MAGGIO 2011


Con tale circolare l’INPS ha inteso porre dei chiarimenti riguardo al contenuto dell’art. 39 del cd. Collegato Lavoro che ha esteso gli effetti sanzionatori penali nei riguardi dell’obbligo del versamento della ritenute previdenziali ed assistenziali per i committenti della gestione separata. Tale articolo ha stabilito, più precisamente, che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari delle collaborazioni coordinate e continuative, iscritti alla gestione separata dell’INPS configura ipotesi di reato, estendendo così gli effetti sanzionatori applicabili, in precedenza, ai soli datori di lavoro subordinato. Con tale intervento il legislatore ha inteso conseguire una uniformità di applicazione del regime sanzionatorio nel caso di omissioni di versamento d4ei contributi.

Nei confronti, quindi, dei datori di lavoro/committenti tenuti al versamento alla Gestione Separata dell’INPS che abbiano omesso il versamento delle ritenute sarà attivato un procedimento che comporta l’obbligo della contestazione o della notifica dell’avvenuto accertamento della violazione contenente l’intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine di tre mesi. Nel caso in cui il pagamento avvenga nel termine è stabilita un’ipotesi di non punibilità nei confronti del soggetto tenuto al versamento. In ogni caso rimane fermo l’obbligo di tempestiva denuncia di resto all’Autorità Giudiziaria.

La disposizione dell’art. 39 trova applicazione solo nei confronti dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa resi anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Restano escluse le ipotesi di mancato versamento della contribuzione trattenuta in presenza di contratti di associazione in partecipazione e di lavoro autonomo occasionale interessato da compensi eccedenti i 5 mila euro, entrambe interessate dal versamento alla Gestione Separata.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute poi per la definizione di alcuni profili relativi all’ambito di applicazione della specifica previsione delittuosa stabilendo che tale ipotesi si configura solamente nel caso in cui il datore di lavoro abbia corrisposto la retribuzione dovuta ai propri dipendenti. Questa precisazione è rilevante se pensa che l’ipotesi di reato non va a colpire il fatto omissivo del pagamento dei contributi per la quota a carico dei lavoratori ma piuttosto quello commissivo dell’appropriazione indebita da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali prelevante alla fonte dallo stipendio dei lavoratori subordinati. Da qui pertanto la necessaria corresponsione della retribuzione da parte del datore di lavoro perché si possa ritenere sussistente l’ipotesi di reato in questione.

· CIRCOLARE N. 22 DEL 4 MAGGIO 2011

Con tale circolare, invece, l’INPS interviene sulle modalità di presentazione della domanda di iscrizione alla gestione separata e, in particolare, sulla esclusività del canale telematico a partire dal 1° giugno 2011.

Tale previsione è conseguente all’intervento da parte del legislatore del potenziamento dei servizi telematici dell’Amministrazione Finanziaria e degli enti previdenziali, per la presentazione di denunce, istanze, atti, versamenti, mediante l’utilizzo dei canali telematici ovvero della posta elettronica certificata.

Dato ciò dal 1° giugno 2011 la presentazione delle domande d’iscrizione alla Gestione Separata dovrà avvenire attraverso uno dei seguenti canali:

- WEB, servizi accessibili direttamente dal cittadino tramite il portale dell’Istituto,

- Contact center multicanale

- Intermediari dell’Istituto

Alla luce dei chiarimenti delle due circolari dell’INPS, l’Istituto, con comunicato stampa del 6 maggio 2011 ha reso noto che provvederà a controllare i mancati versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata. A partire quindi dalle denunce contributive di competenza novembre 2010, scadute il 16 dicembre 2010, l’omesso versamento delle ritenute è punito come ipotesi di reato.




www.studiogiammarrusti.it