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Collaboratori con disoccupazione

Tra gli strumenti di tutela del reddito approntati dal Governo con l’articolo 19 del D.L.185/08 “ Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale ”, convertito dalla L.2/09, con le integrazioni del l’articolo 7 ter della L.33/09, assume particolare rilievo, per la portata innovativa, l’istituto, introdotto in via sperimentale, dell’indennità una tantum da corrispondere a favore dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’ 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni.

In virtu’ delle nuove disposizioni l’erogazione di tale indennità è ammissibile nei soli casi del verificarsi dell’evento “ fine lavoro ”, rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto ad inviare anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro. Nell’anno in cui si è verificato tale evento (c.d. anno di riferimento) gli interessati devono presentare domanda previa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale cosi’ come prevista dal comma 10 dell’art. 19 L.2/09 citato in premesse.

La prestazione consiste nella liquidazione di una indennità una tantum, pari al 20% del reddito da lavoro percepito nell’anno 2008

Circolare numero 74 del 26-05-2009

Articolo 19, comma 2, D.L.185/08, convertito nella L.2/09, integrato dall’articolo 7 ter della L. 33/09. Istituto sperimentale di tutela del reddito per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, comma 1, del decreto legislativo 1..