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Annullabile l'accertamento basato sui parametri se il contribuente prova lo scostamento

Nuovamente i giudici della Corte di cassazione - sezione tributaria - con sentenza n. 9642, del 13 giugno 2012, affermano che con l'accertamento basato sull'applicazione dei parametri o degli studi di settore, che opera in base a presunzioni semplici, la gravità, precisione e concordanza di tali presunzioni viene reperita in sede di contraddittorio, che deve essere obbligatoriamente attivato, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. E' escluso che tale prova sia determinata – ex lege - dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto ai parametri in sé considerati.

Inoltre, ricorda la sentenza:

- il contribuente può provare, senza limitazione di mezzi e di contenuto, l'esistenza di particolari condizioni che giustificano l'esclusione dell'azienda dall'ambito dei soggetti a cui applicare gli standards;

- la motivazione relativa all'atto di accertamento non può limitarsi a rilevare il mero scostamento, dovendo contenere la prova dell'applicabilità in concreto dello standard e le ragioni per cui non sono state accolte le critiche del contribuente.

Sulla base di tali consolidati principi giurisprudenziali, i magistrati hanno respinto le quattro censure sollevate dall'Agenzia delle entrate in quanto il contribuente ha debitamente giustificato lo scostamento rispetto alle presunzioni insite nei parametri, portando in evidenza che, a causa della separazione dalla moglie e della conseguente depressione che lo aveva colto, era stato costretto ad assumere altro personale per far fronte agli impegni lavorativi, con notevole aumento dei costi a carico dell'azienda di cui è titolare.