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Lavoro notturno è detassabile, incrementi di produttività ed efficienza organizzativa sono misurabili dall’impresa

Quesito
Sarebbe interessante se la Fondazione Studi entrasse nel dettaglio per stabilire quali sono le ore notturne che incrementano la produttività. A mio avviso nelle tipologie lavorative (esempio istituti di vigilanza, case di riposo…) dove è indispensabile effettuare dei turni notturni per svolgere l’attività “normale”, non vi è un incremento di produttività (e infatti la circolare 83/E parla di istituzione di turni o riorganizzazione dei vecchi turni). I sindacati invece (e anche l’Ente bilaterale degli istituti di vigilanza) affermano il contrario.

Risposta
L’agenzia delle entrate ha affermato che l’organizzazione di lavoro su turni, anche notturni rappresenta una forma di efficienza organizzativa alla quale l’azienda ricollega il perseguimento di risultati positivi intermini di incremento di produttività. Quindi, già l’Agenzia delle entrate spiega che lavorare a turni notturni è di per sé una forma di efficienza organizzativa (si veda risoluzione n. 83/2010 /, circolari n. 47/2010 e 48/2010 ). Pertanto, pur trattandosi di una forma di organizzazione a turni di tipo “ordinario”, anche in questo caso si ritiene che ragionevolmente tutte le ore notturne possono essere detassate, indipendentemente dalla frequenza o dalla periodicità/storicità di tale organizzazione.

Quesito: Detassazione lavoro notturno del: 30 settembre 2010

Quesito
Con riferimento al caso specifico di un panificio artigianale, che svolge ordinariamente parte della produzione nell’orario notturno, non legato ad incremento di produttività o di efficienza organizzativa, sono a richiedere parere sull’applicabilità o meno della detassazione del 10%. Si precisa che il lavoro notturno, non è svolto né con turni stabiliti, né occasionalmente.

Risposta
Le somme erogate a titolo di lavoro notturno ordinario, in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, rientrano nell’ambito applicativo delle agevolazioni in esame, sempreché dette prestazioni diano luogo o siano comunque collegate ad incrementi di produttività, di competitività dell’impresa o di altri elementi connessi all’andamento economico dell’impresa. In tal caso sono oggetto dello speciale regime di tassazione non soltanto le indennità o le maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno, ma anche il compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa. L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 47/2010 ha precisato :” non devono necessariamente consistere in risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni, purché comunque costituiscono un risultato ritenuto positivo della impresa. ”
Si precisa che gli incrementi di produttività e l’efficienza organizzativa sono misurabili dall’impresa e non dall’amministrazione finanziaria. Pertanto possono rientrare nello speciale regime di tassazione là dove, non solo diano luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, ma anche in presenza di altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Quesito: Detassazione lavoro notturno del: 21 settembre 2010

Quesito
A seguito della detassazione del lavoro notturno, sono a chiedere se un lavoratore con la qualifica di panettiere che svolge il suo orario dalle 01.30 alle 08.00 dal lunedì al sabato, ha diritto alla detassazione per il lavoro svolto nelle ore notturne.

Risposta
Con la risoluzione n. 83 del 17 agosto 2010 l’Agenzia delle Entrate, in accordo con il Ministero del
lavoro, fornisce un chiarimento sulla norma che introdotto la detassazione del 10% dei premi di risultato e delle somme riconosciute a titolo di efficienza organizzativa (art 2, DL n. 93/2008). Per quanto riguarda il lavoro notturno il beneficio spetta per la quota retributiva mensile riconosciuta al lavoratore e riferita alla prestazione notturna, ciò anche se tale retribuzione rientra nelle ore ordinarie di lavoro e indipendentemente se la prestazione notturna sia resa con continuità oppure occasionalmente. E’ irrilevante, ai fini della concessione del beneficio, che il lavoratore renda o meno la prestazione notturna nell’ambito di uno scheda a turni.
Pertanto, in caso di prestazione notturna, l’agevolazione fiscale spetta sia sulla parte di retribuzione ordinaria rientrante nelle ordinarie 40 ore settimanali sia sulla maggiorazione stabilità dalla generalità dei contratti collettivi. Il periodo notturno consiste nell’arco di tempo di almeno 7 ore consecutive comprendenti lì intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Quindi è, ad esempio, lavoro notturno quello svolto tra le 24 e le 7, tra le 23e le 6, oppure tra le 22 e le 5, indipendentemente dall’eventuale maggiorazione retributiva prevista dalla contrattazione collettiva 8artt 1, c. 2 lett d)-e), e 11-15 D.lgs 66/2003, Circ. Min. Lav. 3 marzo 2005, n. 8).

O
ccorrere mettere in evidenza che la circolare n. 48/2010 dell’Agenzia delle entrate ha affermato che le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per straordinari sulle quali non è stata applicata l’imposta sostitutiva dovranno essere indicate in una apposita casella del CUD/2011, in tal modo il dipendente potrà recuperare il proprio credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011.
Da quanto detto anche nel caso esposto nella domanda spetta l’agevolazione in parola.

Quesito: Detassazione lavoro notturno del 20 settembre 2010

Quesito
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione N. 83E ha chiarito che l’imposta sostitutiva del
10% è applicabile a tutto il compenso corrisposto per il lavoro notturno e non solo sulle indennità o maggiorazioni. Il trattamento agevolato si applica comunque a condizione, continua il documento di prassi, che il lavoro notturno sia comunque collegato a incrementi di produttività, di competitività dell’impresa o ad altri elementi connessi all’andamento economico dell’azienda. Dunque, è sulla base di una maggiore produttività che il regime di detassazione premia non soltanto le indennità o le maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno, ma l’intero compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa. Quando si può affermare, quindi, che il lavoro notturno (ad esempio il lavoro a turni, espletato su 24 ore, con turnazioni notturne previste dal capitolato d’appalto per le manutenzione di ospedali, il lavoro degli operatori ecologici in turno notturno, il lavoro notturno svolto in modo occasionale in sostituzione di personale, etc.) è riconducibile a incrementi di produttività, di competitività dell’impresa e pertanto soggetto a detassazione?

Risposta
Rientrano nel regime di tassazione agevolata anche le indennità o maggiorazioni di turno o
comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base ad un orario su turni, stante il fatto che “l’organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa”. L’agevolazione trova applicazione non solo qualora l’organizzazione del lavoro a turni sia adottata per la prima volta dall’impresa ma anche nel caso in cui questa applichi un nuovo e più ampio schema di turnazione che dia luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.

Gli elementi di produttività ed efficienza non devono necessariamente essere nuovi o innovativi
rispetto al passato. Anche le somme erogate a titolo di lavoro notturno ordinario, in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, rientrano nell’ambito applicativo delle agevolazioni in esame, sempreché dette prestazioni diano luogo o siano comunque collegate ad incrementi di produttività, di competitività dell’impresa o di altri elementi connessi all’andamento economico dell’impresa. In tal caso sono oggetto dello speciale regime di tassazione, non soltanto le indennità o le maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno, ma anche il compenso ordinario corrisposto per quella stessa restazione lavorativa. Si precisa che gli incrementi di produttività e l’efficienza organizzativa sono misurabili dall’impresa (non dall’amministrazione finanziaria), per cui l’azienda può ritenere, ad esempio, l’organizzazione su tre turni idonea ad incrementare la produttività anche se già adottata in precedenza.

Leggi altri quesiti sulla detassazione nell’apposita sezione