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La compensazione dal 1° gennaio 2011 in presenza di ruoli scaduti

Dal 1° gennaio 2011 sono entrate in vigore le disposizioni introdotte dall`art. 31, comma 1, del D.L. 78 del 31/5/2010 convertito nella Legge 122 del 30/7/2010, che precludono la possibilita` di compensazione in presenza di imposte iscritte in ruoli per debiti verso l`erario ed accessori (interessi, sanzioni etc.) per i quali sia scaduto il termine di pagamento e di importo superiore ai 1.500 euro.

La sanzione applicabile, qualora si contravvenga a tale divieto, e` pari al 50% dell’importo compensato (ovviamente sino al limite delle imposte ed accessori di cui a cartelle scadute e non saldate).
La disposizione riguarda le “imposte erariali” nelle quali sono da ricomprendersi le imposte dirette (IRPEF ed addizionali, IRES, IVA, IRAP, IMPOSTE INDIRETTE (registro, bollo etc.etc.).
La disposizione NON riguarda ruoli (e crediti da compensare) per contributi Inps, Inail, TARSU, ICI, Sanzioni al codice della strada - i crediti per tali tributi potranno quindi essere “liberamente compensati”.
Per monitorare l’esistenza di eventuali cartelle di pagamento scadute (ammesso che Equitalia non abbia ancora notificato preavviso di fermo amministrativo di veicoli od iscrizioni di ipoteca su immobili) il contribuente puo` richiedere all’Agenzia delle Entrate le username e password per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia, con le quali poi consultare on line sul sito di Equitalia il proprio estratto conto; il contribuente puo` inserire, una volta registrato a tale servizio, il codice fiscale dell`eventuale delegato a consultare il servizio stesso.


Nell`ottica di utilizzare uno strumento di consultazione immediata e pratica, abbiamo ritenuto opportuno sviluppare schematicamente l’argomento, in modo da offrire al professionista ed ai Suoi collaboratori uno strumento di facile ed immediata consultazione.




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