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Nessun nesso di pregiudizialita` tra il procedimento di disconoscimento della paternita` legittima e quello per il riconoscimento della paternita` naturale

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 12211 del 17 luglio 2012, ha rigettato il ricorso presentato dagli eredi di un uomo, convenuto in un processo per dichiarazione di paternità di una ragazza, e nei cui confronti la Corte di appello di Roma aveva dichiarato inammissibile l'opposizione di terzo proposta contro la sentenza passata in giudicato pronunciata in altro procedimento per dichiarazione di paternità nel quale era stato affermato che il soggetto con cui era sposata la madre della presunta figlia al momento della nascita della medesima, non fosse il suo padre biologico.

In particolare, la Suprema corte ha sottolineato come tra il procedimento di disconoscimento della paternità legittima e quello instaurato per il riconoscimento della paternità naturale non sussista un nesso di pregiudizialità dal momento che il solo oggetto di quest'ultimo giudizio è costituito per il padre biologico dal suo diritto ad escludere la paternità naturale "ex adverso" pretesa, non anche da quello a vedere affermata la paternità disconosciuta nell'altro procedimento.

Ne consegue che il padre naturale non è legittimato neppure ad intervenire in appello in un giudizio di disconoscimento della paternità, “essendo tale legittimazione riconosciuta a chi potrebbe proporre opposizione ai sensi dell'articolo 404 Codice di procedura civile, rimedio esperibile solo da chi faccia valere un diritto autonomo e incompatibile col rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza opposta, e quindi solo a favore di chi sia pregiudicato in un suo diritto”.