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Operazioni di conguaglio. tfr entro marzo 2011


La circolare Inps n. 162, del 27 dicembre 2010, reca “Chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens. Aggiornamento delle tabelle delle aliquote contributive.”.

L'approssimarsi della fine dell'anno solare segna, in genere, il momento in cui, per i datori di lavoro, occorre effettuare alcune operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali. I datori potranno effettuare tali operazioni, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2010” (scadenza 17 gennaio 2011), anche con quella di competenza del mese di “gennaio 2011” (scadenza 16 febbraio 2011).

Considerato, peraltro, che - con effetto dall’anno 2007 - le dette operazioni possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’Istituto previdenziale fa presente che le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di “febbraio 2011” (scadenza 16 marzo 2011), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2011.

Se, nel corso del mese, intervengono elementi o eventi che comportano variazioni nella retribuzione imponibile (variabili retributive), può essere consentito ai datori di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori.

Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza del mese di dicembre 2010, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2011, vanno evidenziati nel flusso UNIEMENS, valorizzando l’elemento di , allo scopo integrato, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento ed in diminuzione ed anche gli “imponibili negativi”, con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.

Anche ai fini della certificazione CUD/2011 e della dichiarazione 770/2011, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive, nel computo dell’imponibile dell’anno 2010.


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