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Scia - semplificazione con decreti attuativi

Ecco le novità introdotte dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)

Mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30/09/2010, sono state introdotte importanti novità in merito alla S.C.I.A. con effetto dal 31 Luglio 2010.
La S.C.I.A. sostituisce autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi o nullaosta comunque denominati, domande di iscrizione in albi e ruoli necessari per lo svolgimento di attività commerciali o artigianali.
Grazie a tale documento, sarà possibile iniziare l'attività imprenditoriale immediatamente dalla data di presentazione della S.C.I.A. all'Amministrazione competente.
A completamento della Segnalazione Certificata di Inizio Attività è necessario allegare:
a) dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli art. 46-47 del DPR 445/2000;
b) attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, complete di elaborati tecnici;
c) dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle Imprese relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti.
In edilizia, la S.C.I.A. sostituisce la D.I.A. per gli interventi di manutenzione straordinaria su parti strutturali, interventi di restauro e di ristrutturazioni edilizia detta "leggera".
La D.I.A. presentata entro il 30 Luglio 2010 dovrà essere completata con l'invio della C.I.A., che potrà essere effettuato anche prima del termine dei trenta giorni previsto dalla precedente procedura.
La S.C.I.A. deve essere allegata ad un modello di Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Registro Imprese.
Nel dettaglio, la nuova procedura deve essere applicata nel caso di attività di:
1. installazione di impianti, autoriparazioni, pulizia, facchinaggio;
2. agente di commercio, mediatore immobiliare, mediatore merceologico, mediatore marittimo, spedizioniere.
Soluzione24Fisco - 11 Ottobre 2010

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