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Dal 15 settembre 2009 al 15 aprile 2010 possibile regolarizzare i capitali detenuti all'estero

Partira` ufficialmente il 15 settembre, per concludersi il prossimo 15 aprile 2010, l’operazione di rimpatrio o regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero. Oggetto del cosiddetto “scudo fiscale-ter” sono le somme di denaro e le altre attivita` finanziarie e patrimoniali, tra cui gli immobili: deve trattarsi di attivita` finanziarie e patrimoniali “detenute fuori dal territorio dello Stato”, non oltre il 31 dicembre 2008, in violazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale (articolo 13-bis, Dl 78/09: “Disposizioni concernenti il rimpatrio di attivita` finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato”). L’operazione consiste nell’applicazione di un’imposta straordinaria sulle attivita` finanziarie e patrimoniali. L’imposta si applica:
- su un rendimento lordo presunto in ragione del 2% annuo, per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilita` di scomputo di eventuali perdite;
- con un’aliquota sintetica del 50% per anno, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.
Il rimpatrio o la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell’imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.
Nonostante l’ormai imminente debutto, l’operazione non risulta chiara in tutti i suoi aspetti e numerosi sono i dubbi che chiedono di essere sciolti. Circa la possibilita` di rimpatriare, oltre a somme di denaro e attivita` finanziarie, anche quote di societa` italiane o addirittura immobili detenuti in Italia, si rinvia ai precedenti documenti di prassi rilasciati dal Fisco in relazione ai vecchi scudi fiscali (circolare n. 85 e 99/E/2001 e 9/E/2002). Tuttavia, si resta in attesa di una nuova circolare dell’agenzia delle Entrate che fornisca ulteriori soluzioni ai dubbi piu` recenti. Per esempio, alcune perplessita` restano legate al fatto che le attivita` finanziarie che si vogliono rimpatriare sono possedute dal contribuente tramite interposta persona.