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Congedi per parto prematuro e ricovero del neonato

Con sentenza 116 del 04 aprile 2011 la Corte Costituzionale si è pronunciata sul ricorso presentato da una madre avverso l’Inps, circa il riconoscimento del diritto al congedo di maternità a decorrere dalla data di ingresso nella casa famigliare del bambino nato prematuro. L’Inps interviene con le prime istruzioni operative.

INPS - Messaggio 11 luglio 2011, n. 14448

Congedo di maternità e paternità in caso di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in struttura ospedaliera - Sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 4 aprile 2011

Pervengono da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto richieste di chiarimenti in ordine all’applicazione della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 116/2011 con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 16, lett. c, D.Lgs. 151/2001, “nella parte in cui non consente, nel caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare”.

Sulla questione, considerata l’immediata applicabilità della sentenza in esame, in attesa di conoscere eventuali diverse indicazioni del Ministero vigilante, si forniscono di seguito le prime istruzioni.

Nell’ipotesi di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in struttura ospedaliera, la lavoratrice madre ha la possibilità di fruire del congedo di maternità spettante dopo il parto (ex art. 16, lett. c e d, D.Lgs. 151/2001) dalla data di ingresso del neonato nella casa familiare (coincidente con la data delle dimissioni del neonato stesso), offrendo al contempo al datore di lavoro la propria prestazione lavorativa.

Il differimento del congedo non può essere richiesto in caso di parto “a termine” (ossia di parto verificatosi in coincidenza della data presunta del parto, oppure in data successiva alla data medesima) nonché nelle ipotesi di parto prematuro allorquando il ricovero del neonato non sia conseguenza della prematurità della nascita, ma sia dovuto ad altri motivi.

Ai fini del differimento del congedo di maternità la lavoratrice ha l’onere di acquisire la certificazione medica dalla quale possa rilevarsi il rapporto causa-effetto esistente tra la nascita prematura del neonato e l’immediato ricovero dello stesso. Tale certificazione è rilasciata dalla struttura ospedaliera, pubblica o privata, presso la quale il neonato è ricoverato. La medesima struttura ospedaliera provvederà ad attestare la data di dimissioni del neonato.

Inoltre, poiché il differimento del congedo è possibile compatibilmente con le condizioni di salute della lavoratrice, l’interessata, prima di riprendere l’attività lavorativa nel periodo di prevista astensione, ha l’onere di acquisire le certificazioni mediche attestanti la compatibilità delle proprie condizioni di salute con la ripresa del lavoro.

Al riguardo, in assenza di specifiche disposizioni, trovano applicazione per analogia le norme previste in caso di flessibilità. L’idoneità della lavoratrice ad effettuare l’attività lavorativa nel periodo di prevista astensione dal lavoro, è attestata dal medico specialista del SSN (o con esso convenzionato) e dal medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ove previsto (art. 20 del D.Lgs. 151/2001).

Nell’ipotesi in esame (parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in struttura ospedaliera), anche il lavoratore padre, ricorrendo una delle situazioni previste dall’art. 28 del D.Lgs. 151/2001 (decesso o grave infermità della madre, abbandono del neonato da parte della madre o affidamento esclusivo del neonato al padre), ha la possibilità di differire l’inizio del congedo di paternità alla data di ingresso del neonato nella casa familiare.

In tale ipotesi, il padre lavoratore, oltre ai documenti richiesti per attestare la situazione che ha determinato l’insorgere del congedo di paternità, dovrà presentare la certificazione sanitaria (rilasciata dalla struttura ospedaliera presso la quale il neonato è stato ricoverato) dalla quale possa rilevarsi il rapporto di causa-effetto esistente tra la nascita prematura del neonato e l’immediato ricovero dello stesso nonché la data di dimissione del neonato dalla struttura presso la quale è stato ricoverato.

L’acquisizione, la gestione e la conservazione delle certificazioni mediche di cui al presente messaggio avviene con modalità analoghe a quelle previste per le certificazioni mediche rilasciate ai fini della flessibilità.

Eventuali problematiche di carattere procedurale in ordine alle domande in questione potranno essere rappresentate alla Direzione centrale Sistemi Informativi e Tecnologici.

Sarà cura della scrivente Direzione comunicare eventuali diverse indicazioni che il Ministero vigilante vorrà fornire nella materia di interesse.

Precedenti notizie

Più tutele in caso di parto prematuro
Con sentenza 116 del 04 aprile 2011 la Corte Costituzionale si è pronunciata sul ricorso presentato da una madre avverso l’Inps, circa il riconoscimento del diritto al congedo di maternità a decorrere dalla data di ingresso nella casa famigliare del bambino nato prematuro.

Congedo di maternità decorrente dall’uscita del bimbo dall’ospedale
Nelle ipotesi di parti prematuri, più tutele per le madri.

Più tutele in caso di parto prematuro
Centonove - venerdì 6 maggio 2011 (dal CPO di Messina).

Maggiori tutele se il parto è prematuro
Messaggero Veneto - venerdì 6 maggio 2011(dal CPO di Udine).




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