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Steward negli stadi da inquadrare come subordinati

Prestazioni di lavoro degli steward negli stadi di calcio.

Pervengono a questa Direzione generale alcune richieste di chiarimento in merito alla qualificazione delle prestazioni lavorative del personale adibito alle attività di steward negli stadi di calcio, in relazione alle quali si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni al fine di orientare ed uniformare l'operato del personale ispettivo.

Ai fini di un corretto inquadramento della problematica preme in primo luogo evidenziare che il Decreto del Ministro dell'Interno dell'8 agosto 2007, recante '"Organizzazione e servizio degli "steward" negli impianti sportivi" prevede che le società organizzatrici delle partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche, che sì svolgono in impianti sportivi con capienza superiore a7, 500 posti, “sono responsabili dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all’instradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento d'uso dell’impianto".

Lo stesso decreto dispone che tali compiti siano svolti “attraverso propri addetti ... denominati "steward", assicurandone la direzione ed il controllo da parte del responsabile per il mantenimento della sicurezza degli impianti sportivi”.

Per quanto attiene alle modalità di organizzazione del servizio di stewarding, l’art 2 del citato D.M. precisa che lo stesso può essere assicurato o direttamente dalle società organizzatrici ovvero avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del TU delle leggi di pubblica sicurezza.

In materia di selezione e formazione del personale l’art. 3 stabilisce che le società in questione sono tenute ad accertare che il personale impiegato nelle attività di steward sia in possesso di specifici requisiti personali, fisici, culturali e psicoattitudinali - puntualmente individuati nell'allegato A del decreto - sottoponendo i candidati alle prove preliminari ed ai test attitudinali nello stesso previsti.

Appare, poi, opportuno evidenziare che l’art. 5 detta specifiche disposizioni operative da assicurare nella predisposizione dell’organigramma (approvazione del piano almeno 3 giorni prima della gara da parte del Gruppo Operativo Sicurezza, redazione dell'elenco del personale impiegato, associazione a ciascun nominativo di un numero progressivo, specificazione dell'area o settore di impiego e delle mansioni assegnate a ciascuna unità operativa) e che l’art 6 individua in maniera dettagliata le modalità operative del servizio da svolgere (attività di prefiltraggio degli spettatori nelle aree antistanti lo stadio, filtraggi all’ingresso, verifica dei titoli di accesso, instradamento del pubblico verso i posti designati, controllo dello stessa sugli impianti, etc.).

Dall’analisi delle citate disposizioni è possibile rintracciare elementi utili per qualificate le prestazioni lavorative rese dagli stewards - in linea generale e salvo il riscontro in concreto di diverse modalità organizzative - quali prestazioni rese in regime di subordinazione.

Numerosi sono, infatti, gli indici di subordinazione rinvenibili nel D.M. che denotano la totale assenza di autonomia operativa e organizzativa, fra i quali l’assoggettamento degli steward al potere direttivo e di controllo, l'inserimento e collaborazione nell’ambito di una struttura rigidamente e gerarchicamente organizzata.

Analoga considerazione deve essere effettuata con riferimento al requisito della occasionalità delle prestazioni difficilmente riscontrabile in tale tipologia di attività, dovendo il servizio di stewarding essere garantito con continuità e in coordinamento con le Autorità pubbliche preposte alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nella Provincia.

A conferma di tale impostazione va evidenziato che le stesse Organizzazioni sportive, pur riconoscendo la liceità del ricorso all'appalto esterno ed alla somministrazione, hanno individuato, in un "documento condiviso" da CONI - FIGC Lega Nazionale Professionisti - Lega Professionisti serie C, come tipologie contrattuali applicabili alla figura professionale in esame il contratto di lavoro part-time, il lavoro intermittente e quello accessorio.

In relazione alle considerazioni svolte, pertanto, qualora il personale ispettivo accerti che le prestazioni rese da personale adibito alle attività di steward - sia nell’ipotesi in cui i servizi siano affidati a istituti di vigilanza privata, sia nel caso in cui vengano assicurati direttamente dalla società organizzatrice di eventi calcistici - siano state inquadrate nell’ambito di contratti di natura autonoma, lo stesso provvederà a diffidare i datori di lavoro a regolarizzare le posizioni dei lavoratori interessati anche attraverso le tipologie contrattuali del lavoro subordinato, anche con modalità part-time, intermittente o accessorio, nel rispetto, evidentemente, dei presupposti di legge.

A conclusione delle considerazioni svolte, va inoltre osservato che il personale adibito ad attività di stewart, qualora risulti comunque formato nel rispetto del citato D.M. e inquadrato con tipologie contrattuali diverse da quelle indicate (la più ricorrente risulta essere la prestazione occasionale ex art. 2222 c.c.), non potrà comunque ritenersi personale “sconosciuto alla P.A.” e pertanto non potrà trovare applicazione la c.d. maxisanzione per il lavoro “nero”.