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No irap per il professionista che usa lo studio di terzi

Non sussiste il presupposto impositivo che determina la debenza dell'Irap se il professionista, nel caso di specie un avvocato, svolge la professione presso uno studio appartenente a terze persone.

Si è espressa a favore del contribuente la sentenza n. 5396, del 4 aprile 2012, della Corte di cassazione, respingendo il ricorso inoltrato dall'Agenzia delle entrate.

La sentenza merita interesse in quanto, in questo caso, i giudici della cassazione non hanno considerato l'esercizio dell'attività professionale presso studi di terzi come indicativo di presenza di autonoma organizzazione. Al legale non resta che attendere il rimborso Irap.