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Lavoro a progetto per non residenti in italia, numerosi i dubbi


08/03/2011 - n. 12/2011
destinatario: Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
istanza:
obbligo contributivo lavoratori a progetto non residenti in Italia .

Regolamenti (CE) n. 883/2004, n. 988/2009 e n.987/2009 – norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale – obbligo contributivo per i collaboratori a progetto non residenti in Italia – disposizioni applicabili.

1)L’onere del versamento contributivo, nel caso di collaborazioni a progetto, è a carico del datore di lavoro, salvo accordo contrario tra le parti, ai sensi dell’art. 21 del regolamento di applicazione;

2) il recupero di contributi dovuti ad uno Stato membro può essere effettuato dall’istituzione corrispondente di altro Stato membro secondo le procedure seguite da quest’ultimo (art. 84 del regolamento di base);

3) nel caso in cui al lavoratore comunitario sia applicabile la legislazione italiana, le parti dovranno rispettare le specifiche disposizioni previste da questa stessa legislazione con riferimento alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato;

4) la possibilità di stipulare convenzioni a livello centrale tra INPS e istituzioni competenti degli Stati membri rientra nelle valutazioni dell’Istituto e come tale non può formare oggetto di interpello.




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