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Ok al ricorso contro il silenzio assenso che contenga anche domanda di risarcimento


Il Consiglio di stato, con sentenza n. 1739 del 21 marzo 2011, ha accolto il ricorso presentato da una srl che si occupava di servizi ecologici avverso la decisione con cui il Tar del Veneto aveva rigettato la domanda di risarcimento dalla stessa presentata unitamente ad un ricorso contro il silenzio rifiuto dell'amministrazione regionale alla sua istanza di autorizzazione per la realizzazione di un impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali.

Nel giudizio dinanzi al Tar, la Regione si era costituita depositando la deliberazione della Giunta regionale con cui era stato approvato l'intervento richiesto; i giudici di primo grado avevano quindi dichiarato cessata la materia del contendere indicando come inammissibile la domanda di risarcimento contestualmente avanzata “perché incompatibile con la natura accelerata e semplificata del rito di cui all'art. 21-bis della legge n. 1034 del 1971”.

Da qui il ricorso dinanzi al Collegio amministrativo il quale, aderendo all'orientamento favorevole all'ammissibilità del cumulo delle domande proposte con lo stesso atto introduttivo, come, peraltro, espressamente previsto dall'articolo 104 del Codice di procedura civile, ha precisato che la domanda di risarcimento proposta unitamente al ricorso avverso il silenzio dovesse, nella specie, essere ritenuta ammissibile avendo errato, il giudice di primo grado, nel non esaminarla.

Ed infatti – si legge nel testo della decisione - “proprio sulla base della possibilità prospettata di non dare corso all’investimento, il tempestivo rilascio dell’autorizzazione avrebbe messo in condizione l’impresa di rispettare il proprio programma di investimento, mentre il ritardo ha determinato uno sfasamento tra ricorso al credito e attuazione dell’intervento, che ha certamente determinato un danno all’impresa ricorrente, che – ove avesse conosciuto i reali tempi di durata del procedimento amministrativo – avrebbe potuto desistere dall’investimento o comunque non ricorrere subito al finanziamento, non pagando in entrambi i casi gli interessi passivi in questione”. Andava quindi riconosciuto il risarcimento del danno subito dalla ricorrente.

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