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La tenuta della documentazione tecnico amministrativa inerente infortuni e malattie professionali

Secondo quanto previsto dall’art. 53 D.lgs. 81/2008 (come modificato nel D.Lgs. 106/09) è consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione tecnico amministrativa inerente infortuni e malattie professionali prevista dal decreto legislativo stesso.

Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono però essere tali da assicurare sopratutto che l’accesso alle funzioni, la validazione dei dati e delle informazioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro e che le stesse operazioni siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate.

Le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore devono essere solo aggiuntive a quelle già memorizzate e deve essere possibile riprodurre su supporti a stampa le informazioni contenute nei supporti di memoria.

Le informazioni devono essere conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e gli stessi devono essere forniti di programmi di protezione e di controllo del sistema da eventuali attacchi da parte di virus.

Deve essere infine redatta, a cura dell’esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono però essere riportati i codici di accesso.
Studio Cassone 3

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