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Diffamazione telematica: competenza alla procura del luogo in cui le offese sono percepite dal maggior numero di fruitori


In materia di diffamazione per via telematica, il luogo commissi delicti deve essere individuato “in quello in cui le offese e le denigrazioni sono percepite da più fruitori della rete e, dunque nel luogo in cui il collegamento viene attivato e ciò anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all'estero, perché l'offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovano in Italia”. Ed infatti, in detti casi “ai fini dell'individuazione della competenza, sono inutilizzabili, in quanto di difficilissima se non impossibile individuazione, i criteri oggettivi unici, quali, ad esempio, quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia in rete, di accesso del primo visitatore”, né “quello del luogo in cui è situato il server, in cui il provider alloca la notizia”.

E' il principio fissato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 16307 del 26 aprile 2011 relativamente ad una vicenda che aveva visto coinvolto in un procedimento per diffamazione un giornale online i cui server erano dislocati ad Arezzo mentre l'amministratore del sito era di Sassari.

Secondo la Corte, il conflitto di competenza tra le diverse procure attivate in contemporanea dalla polizia giudiziaria a seguito della querela della persona offesa per un articolo pubblicato sul giornale telematico andava, quindi, risolto privilegiando il luogo dove le offese e le denigrazioni erano state percepite da più fruitori della rete.

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