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Niente irap per il professionista che lavora in casa ed ha solo un'auto

La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 11933 del 30 maggio 2011, nell’accogliere il ricorso del Fisco, ha chiarito che è tenuto al pagamento dell’Irap anche lo studio associato che abbia dichiarato inesistenti in alcuni esercizi e modesti in altri i compensi per i collaboratori se “nessun dato concreto viene offerto per dare contezza dell'affermazione”.

Non deve l'Irap, invece, il professionista che ha lo studio in casa e possiede solo un'auto. A sancirlo la sentenza n. 11935, del 30 maggio 2011, emessa dalla Corte di cassazione. Nella motivazione si ribadisce che: “il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, secondo l'id quod plerumque accidit".


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