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Autoliquidazione inail 2009/2010

INAIL - Nota 18 dicembre 2009, n. 10878

Autoliquidazione 2009/2010 - Sconti ed agevolazioni. Rateazione legge 449/97 e 144/99.

Si forniscono indicazioni in merito alle agevolazioni contributive da applicare in sede di autoliquidazione 2009/2010, per le quali i datori di lavoro devono dichiarare, sul modulo 1031, gli importi delle retribuzioni soggette a sconto. Si comunicano, inoltre, le percentuali di riduzione da applicare sul totale premio, calcolato in relazione alla tipologia di azienda ed all'ubicazione della sede operativa. Per le Sedi, è riportato il codice identificativo di ciascuna agevolazione all'interno della procedura di gestione (GRA).

AGEVOLAZIONI E SCONTI

Incentivi per l'inserimento lavorativo dei disabili (codici agevolazione 106 e 108)

Il beneficio della fiscalizzazione del premio nelle misure del 50% e del 100%, sia in regolazione che in rata, è consentito ai soli datori di lavoro che entro il 31 dicembre 2007 avevano stipulato, con gli uffici competenti, una convenzione per l'inserimento lavorativo dei disabili (NOTA 1).

Con nota del 14 gennaio 2009, prot. 763 sono state date istruzioni operative in merito alla gestione delle convenzioni stipulate a tutto il 2007. Pertanto, le Sedi dovranno inserire entro il 30 gennaio 2009 i dati relativi ad eventuali convenzioni pervenute tardivamente (purché, come detto, stipulate entro il 31.12.2007).

Il mancato inserimento dei dati relativi alla convenzione e del codice di agevolazione comporta lo scarto del foglio salari. Si ricorda, infine, che per i clienti con convenzioni attive a tutto il 2010, per i quali è stata compilata correttamente la lista "Gestione sconto disabili", il calcolo di autoliquidazione determina in automatico l'inserimento del relativo codice per l'anno di rata nella schermata "Agevolazioni" del cliente.

Riduzione del premio per le imprese del settore della pesca (codice agevolazione 105)

Per le imprese, con o senza dipendenti, che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, si applica la riduzione del premio nella misura dell'80%, sia in sede di regolazione che di rata.

Come noto, infatti, l'articolo 2, comma 2 della legge 203/2008 ha disposto l'estensione del beneficio nella misura dell'80% a decorrere dall'anno 2009.

Riduzione del premio per il reimpiego di personale con qualifica dirigenziale (codice agevolazione 109)

Per le imprese che occupano meno di 250 dipendenti e per i consorzi tra di esse che assumono, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è prevista una riduzione del premio (NOTA 2) nella misura del 50%, sia in regolazione sia in rata.

L'agevolazione è concessa dalle Agenzie per l'impiego a seguito di istanza da parte delle aziende interessate.

Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in astensione (codice agevolazione 107)

Per le aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa per maternità e paternità, è prevista una riduzione del premio (NOTA 3) nella misura del 50%, da applicare sia in regolazione che in rata.

Sconto per i lavoratori dipendenti del settore edile (codice agevolazione103)

Come già comunicato con la nota prot. 10792 del 16 dicembre u.s. l'agevolazione contributiva per il settore edile per l'anno 2009 (NOTA 4) è fissata nella misura dell'11, 50% e si applica, per la sola regolazione 2009, ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori esercenti attività edili.

Incentivi per le aziende che assumono con contratto di formazione e lavoro

L'agevolazione in parola continua a trovare applicazione esclusivamente nei confronti della Pubblica Amministrazione(NOTA 5) e prevede una riduzione delle specifiche retribuzioni, pari al 25% o al 50% a seconda che il datore di lavoro pubblico operi rispettivamente nel Centro-Nord o nel Mezzogiorno.

Incentivi per le aziende che assumono con contratto di inserimento

Per i datori di lavoro che assumono con contratti di inserimento è prevista una riduzione delle specifiche retribuzioni pari al 25%, 40%, 50% e 100%, in presenza delle condizioni previste dal D. L.gvo n. 276/2003 (NOTA 6) e dal Regolamento CE n. 2204/2002 (NOTA 7).

Riduzione del premio unitario speciale per le imprese artigiane del settore autotrasporto merci (codice agevolazione 778)

Alle imprese artigiane del settore autotrasporto merci, classificare alle voci di tariffa 9121 e 9123 è applicata (NOTA 8) la riduzione del premio speciale unitario nella misura del 14, 01%.

Tale riduzione si applica alla sola regolazione 2009 ed è strettamente connessa alla voce di tariffa. Pertanto, i componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione), che svolgono più di una lavorazione, dovranno applicare la riduzione alla sola percentuale di premio speciale unitario relativa all'autotrasporto.

E' in corso la rielaborazione delle basi di calcolo del premio per le imprese interessate, nelle quali verrà indicato il premio speciale unitario al netto della riduzione.

Si coglie l'occasione per ricordare che l'apertura di un nuovo cliente non determina in automatico l'inserimento del codice di agevolazione; quindi l'operatore, dopo aver generato il numero di PAT, deve inserire nella schermata "Agevolazioni" il codice 778.

Riduzione del premio per le cooperative e loro consorzi operanti in territori montani svantaggiati e particolarmente svantaggiati (codici agevolazione 005 e 025)

Per le imprese cooperative che manipolano trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici la riduzione del premio per la regolazione 2009 è fissata nella misura del 68% per le imprese situate in zone svantaggiate (NOTA 9) e del 75% per le imprese situate in zone particolarmente svantaggiate. Per la rata 2010, invece, in attesa di specifica disposizione normativa, si applicano rispettivamente le percentuali del 40 e 70%.

Riduzione del premio per le imprese artigiane ai sensi della Legge n.296/2006

Con riferimento alla riduzione dei premi prevista dall'art.1 co.780, in favore delle imprese iscritte alla Gestione Artigianato che, in attuazione delle condizioni previste dall'art.1 co.781, abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione e che non abbiano registrato infortuni nell'ultimo biennio (NOTA 10), si fa riserva di successive comunicazioni.

Riduzione del premio per le PAT con sede lavori a Campione d'Italia (codice agevolazione 003)

Al premio di autoliquidazione calcolato per PAT con sede lavori a Campione d'Italia è applicata una riduzione pari al 50% del premio dovuto a titolo di autoliquidazione(NOTA 11).

Rateazione del premio di autoliquidazione (codice 070)

Il premio di autoliquidazione può essere pagato in quattro rate di uguale importo, con applicazione di interessi (NOTA 12) di lavoro deve manifestare la volontà di avvalersi del beneficio della rateazione, barrando la casella "SI" del modulo per la dichiarazione delle retribuzioni.

Da quest'anno, il datore di lavoro che non intende più pagare in quattro rate, deve manifestare tale volontà barrando la casella "NO" del citato modulo.

Se non si barra alcuna casella, vale quanto già dichiarato nella precedente autoliquidazione.

Si fa presente che, qualora la Sede abbia revocato nel corso di quest'anno il codice di agevolazione "070" in relazione a variazioni di qualsiasi tipo (ad esempio perché è stata concessa la rateazione ordinaria) deve comunicare al datore di lavoro che, per avvalersi della rateazione del premio, deve barrare nuovamente la casella "SI" del foglio salari.

Si rammenta, infine, che il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2010, le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre 2010 e devono essere maggiorate degli interessi.

Il tasso di interesse da applicare è fissato dal Ministero dell'Economia e Finanze in tempo utile per il versamento della 2°, 3° e 4° rata ed è determinato in misura pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente.

DURC per benefici contributivi - Istruzioni

Per effetto del Decreto del Ministero del Lavoro del 24.10.2007, la fruizione di benefici contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, è subordinata, tra l'altro, al possesso dei requisiti previsti per il rilascio del DURC.

Tra le agevolazioni soggette all'obbligo di acquisizione del DURC rientrano quelle relative al reimpiego dei dirigenti (cod.109), alla sostituzione dei lavoratori in maternità/paternità (cod.107) ed agli edili (cod.103).

Ciò premesso, per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi da parte delle ditte che usufruiscono di tali benefici, le Sedi dovranno effettuare la verifica della regolarità anche presso l'Inps (e, nel caso dello "sconto edili" anche presso la Cassa Edile).

Tale verifica dovrà essere attivata d'ufficio in quanto la normativa impone che siano gli stessi Istituti previdenziali, che ammettono al beneficio, a dover verificare la sussistenza di tale requisito. (NOTA 13)

Le Sedi, pertanto, dovranno accertare la regolarità alla data in cui viene effettuata la verifica e, se dovessero rilevare l'irregolarità della ditta, dovranno sempre invitarla alla regolarizzazione. (NOTA 14)

Diversamente, si precisa che i controlli sulle autocertificazioni riguardanti l'assenza delle violazioni di cui all'allegato A del citato Decreto sono di competenza della Direzione Provinciale del Lavoro a cui il datore di lavoro ha presentato il prescritto modulo in forma cartacea o telematica. (NOTA 15)

Le Sedi, pertanto, dovranno operare controlli sulla sola sussistenza di dette autocertificazioni presso la DPL territorialmente competente, senza entrare nel merito delle violazioni.

A tale proposito le Sedi potranno utilizzare il fac-simile di cui alla citata nota prot.10792/2009 che ad ogni buon fine si allega nuovamente in copia.

Ulteriori istruzioni in ordine alle modalità di verifica dei requisiti verranno fornite contestualmente al rilascio, in procedura GRA, dell'apposita funzione contenente l'elenco delle ditte beneficiarie.

Allegato

Verifica della presentazione alla DPL dell’autocertificazione di cui all’art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007 ai fini della fruizione delle agevolazioni contributive.

Ai fini della verifica dei requisiti previsti dall’art.9 D.M. 24 ottobre 2007 ed in ottemperanza alle disposizioni ministeriale emanate con le circolari n.5/2008, n.34/2008, n.10/2009 e con la nota ministeriale n. 6675/2009, la Scrivente chiede di voler comunicare se, con riferimento alle ditte individuate dai Codici Fiscali di seguito riportati, è stata presentata l’autocertificazione con la quale il datore di lavoro ha dichiarato l’assenza a proprio carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del Decreto ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito:

CODICE FISCALE DITTA

RAGIONE SOCIALE

CODICE DITTA INAIL



Con riferimento alle ditte presenti nell’elenco sopra riportato, si chiede altresì di conoscere se la DPL ha provveduto ad effettuare controlli a campione in ordine alla veridicità di quanto dichiarato dai datori di lavoro e, in caso positivo, di specificare l’esito della verifica.

La risposta potrà essere inoltrata a questa Sede Inail (via __________________ città __________________ cap________) tramite fax al n_____________ o per e-mail all’indirizzo _________________________________

Si fa presente che qualora la risposta non pervenisse entro 30 giorni dal ricevimento della presente, la Scrivente riterrà avvenuto il controllo con esito positivo e procederà ad ammettere la ditta all’agevolazione in oggetto, fatte salve successive comunicazioni contrarie da parte della DPL.

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Note:

1)- Articolo 11 Legge 23.3.1999 n. 68.

2)- Articolo 20, comma 2, Legge 7.8.1997 n.266.

3)- Articolo 4, comma 3, Decreto Legislativo 26.3.2001 n.151

4)- Decreto Ministeriale del 16.7.2009

5)- Articolo 86, comma 9, Decreto Legislativo 10.9.2003 n.276

6)- Articoli 54-59 del Decreto Legislativo 10.9.2003 n.276

7)- Regolamento della Commissione Europea 12.12.2002 n.2204, relativo all'applicazione del Trattato CEE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione

8)- Decreto Interministeriale del 25.6.2009 e nota DC Rischi n.9192 del 13.10.2009

9)- Delibera CIPE del 1° gennaio 2001 n.13

10)- Articolo 1 commi 780-781 Legge 27.12.2006 n.296 e articolo 1 comma 23 Legge 24.12.2007 n.247

11)- Articolo 1quater Legge 31.1.1986 n.11

12)- Articolo 59 comma 19 della Legge 27.12.1997 n.449 e articolo 55 comma 5 della Legge 17.5.1999 n.144

13)- Articolo 3 comma 4 del D.M. 24 ottobre 2007

14)- Articolo 7 comma 3 del D.M. 24 ottobre 2007

15)- Circolari ministeriali n. 34/2008 e n. 10/2009 e note ministeriali n. 4549/2009 e n. 6675/2009