Sei in: Altro

Chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti del regolamento sulla formazione continua obbligatoria.


Oggetto: chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti del Regolamento sulla Formazione Continua Obbligatoria.

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento sulla Formazione Continua, sono pervenute
diverse richieste di chiarimento relative all’applicazione di alcuni istituti. Con la presente si fornisce opportuno riscontro e, nel contempo, si allega format relativo alla dichiarazione integrativa per il completamento dei crediti, da presentare al proprio Consiglio Provinciale entro il 15 luglio 2011 (si veda la circolare n. 1049 del 7 febbraio 2011).

Durata, numero crediti e sanzioni

Trascorso il periodo transitorio, dal 01 gennaio 2011 il percorso formativo è biennale e i crediti necessari da conseguire sono 50, dei quali almeno 6 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico. I crediti relativi al biennio non possono essere conseguiti in un solo anno, ma almeno 16 debbono essere svolti ogni anno.

La sanzione prevista per la mancata comunicazione al Consiglio Provinciale di competenza della
dichiarazione, che attesta la formazione professionale svolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del Regolamento, è la censura. La sanzione per mancata o insufficiente formazione è, altresì, la censura.

Accreditamento eventi

Gli eventi formativi - comunque vengano svolti, compresi quelli con tecnologia e-learning - sono
organizzati o accreditati dal Consiglio Provinciale, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento. Tutti gli eventi formativi svolti da soggetti terzi, sussistendone i requisiti, debbono essere accreditati dal Consiglio Provinciale, a prescindere dalle modalità effettive di svolgimento (c.d. metodo classico o attraverso tecnologia e-learning) con la sola precisazione che, nel caso di svolgimento attraverso la tecnologia e-learning, il Consiglio Provinciale è tenuto a verificare, oltre ai requisiti dell'evento stesso, anche quelli relativi alla piattaforma. L 'evento accreditato da un Consiglio Provinciale, compreso quello svolto attraverso la tecnologia elearning, consente l'acquisizione dei crediti a tutti i Consulenti del Lavoro d'Italia che vi partecipano, indipendentemente dal domicilio professionale degli stessi.

Anche le videoconferenze possono essere accreditate per la Formazione Continua. In questi casi il Consiglio Provinciale oltre a valutarne la conformità del programma, dovrà verificare le modalità di effettiva rilevazione delle presenze all’evento.

I soggetti terzi che fanno istanza di accreditamento di un evento non possono qualificare l'evento
come tale finché il Consiglio Provinciale non provveda al formale accreditamento dello stesso. Il Consiglio Provinciale delibera nei trenta giorni dalla domanda, affinchè il soggetto terzo che organizza e svolge l'evento sia consapevole che il Consiglio Provinciale possa non accreditarlo, a seguito di eventuale non conformità, dell'evento proposto, ai criteri di valutazione di cui all'art. 8 del Regolamento. È evidente, pertanto, che nelle more dell'accreditamento non può essere denominato in alcun modo l'evento formativo come accreditato.

Il Consiglio Provinciale deve valutare gli eventi in base alla loro conformità ai criteri oggettivi di cui
all'art. 8 del Regolamento e delle relative determine.

La rilevazione di eventuale non conformità ai predetti criteri deve essere debitamente motivata (ad esempio, i master accreditabili sono soltanto quelli universitari, i quali per legge sono un titolo di studio e non possono essere svolti a scopi commerciali. Qualunque altro corso o evento denominato impropriamente master non può essere accreditato con la qualifica di master).

Il Consiglio Provinciale deve controllare l'evento anche nel suo svolgimento, ponendo particolare attenzione alla conformità tra quanto dichiarato nell'istanza di accreditamento e il materiale svolgimento dello stesso. Nel caso in cui l'evento non evidenzi l'indicata conformità, il Consiglio Provinciale provvede a ridurre o a revocare i crediti attribuiti all'evento.

Esoneri

Fatti salvi i casi tassativi di cui all'art. 10 del Regolamento, l'esonero per il mancato esercizio della professione si ottiene soltanto a seguito di istanza motivata da presentarsi al Consiglio Provinciale competente, dalla quale si evinca inequivocabilmente il mancato svolgimento, in qualsiasi forma e modalità, della Professione di Consulente del Lavoro, ( autonoma, dipendente ecc.).

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Marina E. Calderone

www.studiogiammarrusti.it