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Imu - imposta municipa

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: REGOLE E ADEMPIMENTO DICHIARATIVO

Le novita` procedurali e di imposizione previste dalla nuova IMU-imposta unica propria sono diverse, derivanti anche da un articolato sistema di agevolazioni e norme speciali e specifiche previste per le diverse tipologie di immobili, con la conseguenza pratica che il numero il numero dei soggetti o contribuenti chiamati a redigere e presentare l’ adempimento dichiarativo ai Comuni interessati tende ad incrementarsi .

Ne deriva, di conseguenza, che ogni contribuente (persona fisica e/o soggetto diverso dalla persona fisica) deve necessariamente procedere a valutare se la propria situazione impone l`obbligo di compilazione della prevista dichiarazione.
A titolo meramente indicativo, l’onere di procedere alla presentazione della dichiarazione Imu potrebbe derivare, senza pretesa di completezza, dalle seguenti fattispecie:

  • gli immobili per i quali il Comune puo` ridurre l’aliquota fino allo 0, 4%, ai sensi del comma 9, dell’art. 13 del D.L. 201/2011, vale a dire quelli non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del Tuir, che sono quelli relativi a imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l`esercizio di arti e professioni, nonche` se posseduti da soggetti passivi IRES;
  • i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti “ beni merce ”;
  • i fabbricati di interesse storico o artistico;
  • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
  • l’immobile e` assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprieta` divisa, in via provvisoria;
  • l’immobile e` assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprieta` indivisa oppure e` variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio;
  • l’immobile e` stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalita`, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
  • gli immobili esenti, ai sensi della lett. i), comma 1, art. 7 del D.Lgs. 504/1992;
  • l’immobile ha perso oppure ha acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione dall’IMU;
  • il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, o iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, per il quale sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
  • e` intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
  • e` intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
  • le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile;
  • l’immobile e` oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprieta`);
  • l’immobile e` posseduto, a titolo di proprieta` o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
  • si e` verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge (ad esempio l’usufrutto legale dei genitori).
  • l’immobile e` stato oggetto di locazione finanziaria;
  • l’immobile e` stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
  • i terreni agricoli, nonche` quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP);
  • gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali non e` stato utilizzato il MUI;

nonche` in tutti i casi in cui il Comune non e` comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria (con la conseguenza che, in particolari situazione, l’adempimento deve essere posto in essere anche per l’ abitazione principale . Infatti, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del DL n. 201/2011, se i componenti dello stesso nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedano anagraficamente in immobili diversi siti nel territorio dello stesso Comune, il regime agevolato per l’abitazione principale compete rispetto ad un solo immobile, nel quale pure, evidentemente, non tutti i componenti del nucleo familiare risulteranno dimoranti e residenti, per cui l’obbligo dichiarativo e` a carico del soggetto passivo che beneficia del regime di favore previsto per l’abitazione principale e le relative pertinenze. Un’altra eccezione, poi, riguarda l’ipotesi in cui l’unita` immobiliare destinata ad abitazione principale dal soggetto passivo sia ubicata sul territorio di Comuni diversi).

Per ora e per l’anno 2012 il termine rimane fissato al 1° ottobre 2012 (poiche` il 30 settembre cade di domenica), in attesa della decisione del Ministero dell’Economia di accordare la proroga, anche in relazione ai ritardi di approvazione del modello.
Si rammenta, in ogni caso, che l’art. 13, comma 12-ter del D.L. n. 201/2011, c.d. “Decreto Salva Italia”, stabilisce che la dichiarazione IMU deve essere presentata dai soggetti passivi entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell’imposta.

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