Sei in: Altro

Cndcec, precisazioni su scudo fiscale e antiriciclaggio

Il Gruppo di lavoro sull’antiriciclaggio del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha diffuso, in data 26 novembre 2009, un documento dal titolo “Scudo fiscale, disciplina antiriciclaggio e adempimenti dei professionisti”.
Nel documento vengono individuati gli obblighi antiriciclaggio in caso di emersione di attivita` detenute all’estero, sottolineando che, attraverso l’impropria tecnica del rinvio normativo, vengono richiamati i soli intermediari, mentre ora la normativa si riferisce anche ai professionisti (art. 12, D.Lgs. n. 231/2007). Vengono, poi, sciolti i dubbi anche “sull’estensibilita` dell’estinzione del reato a favore di coloro che hanno concorso al reato tributario, per esempio i consulenti”.
Nello specifico, i Commercialisti evidenziano come l’obbligo dei professionisti che vengono contattati per l’emersione - previsto con il decreto n. 78/2009 sullo scudo-ter - di fare le dovute verifiche, di registrare i dati dei contribuenti scudati e di conservarli appaia del tutto “fuori luogo” dato che questi “sono adempimenti gia` assolti dall’intermediario”; inoltre, gli stessi “non possono essere in nessun caso strumentali all’individuazione di un’operazione della quale la legge non richiede piu` segnalazione”. Infine, si ribadisce che l’obbligo di segnalare le operazioni sospette scompare se i fondi “scudati” provengono da reati per i quali il legislatore ha previsto l’estinzione con l’emersione.
Il problema piu` grande per i professionisti sorge nel momento in cui il cliente decide di non aderire piu` allo scudo fiscale. In tal caso, la segnalazione antiriciclaggio andrebbe fatta, ma a quel punto il professionista non e` piu` in grado di verificare la realizzazione dell’emersione, perche` il cliente si e` rivolto ad un intermediario. Pertanto, “in capo ai professionisti difficilmente potra` ravvisarsi una violazione delle norme in tema di segnalazione di operazioni sospette”.