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Tfr: prescrizione con decorso della cessazione del rapporto

La Cassazione afferma che in base al disposto dell'art. 2935 , il termine iniziale di decorso della prescrizione del diritto al TFR va individuato nel momento in cui tale diritto può esser fatto valere e, quindi, nel momento in cui il rapporto di lavoro subordinato è cessato

Cassazione, Sentenza 23/4/2009, n. 9695

Con sentenza della Cassazione del 23 aprile n. 9695 viene precisato che Il diritto ai TFR può essere azionato con la cessazione del rapporto di lavoro, "quand'anche sussista controversia tra le parti in ordine all'ammontare delle retribuzioni effettivamente spettanti e, quindi, sul suo ammontare; ove poi, in ordine alla determinazione delle retribuzioni, sia già in corso un procedimento giudiziale, la pendenza di tale controversia può, semmai, portare alla sospensione del giudizio specificamente diretto al conseguimento del TFR, ma non si pone come elemento ostativo alla proposizione della relativa domanda”, e non in quello in cui sia stato accertato giudizialmente l'effettivo ammontare delle retribuzioni spettanti al lavoratore licenziato illegittimamente.